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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25518/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico, già titolare dell'incarico di direttore di struttura complessa di radioterapia, ha contestato l'esito di un riassetto organizzativo conseguente all'accorpamento di presìdi ospedalieri e all'adozione di un nuovo atto aziendale. In forza di tale riorganizzazione la struttura da lui diretta è stata declassata da struttura complessa a struttura semplice a valenza dipartimentale, con assegnazione al medico di un incarico diverso. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari alle maggiori retribuzioni che avrebbe percepito mantenendo l'incarico originario, sostenendo che il declassamento avrebbe violato le norme sulla rotazione/rinnovazione degli incarichi dirigenziali e determinato un illegittimo demansionamento. In cassazione ha denunciato, con un unico motivo, violazione degli artt. 19 d.lgs. 165/2001 e 9, comma 32, d.l. 78/2010, assumendo che la disciplina si applichi solo quando mutino effettivamente mansioni e responsabilità e non quando venga soltanto ridimensionata l'unità organizzativa senza modificare i compiti del dirigente. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la regolazione delle spese di lite da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del dirigente medico perché in parte inammissibile e comunque infondato nel merito: la censura introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente veicolata nel giudizio di merito, e inoltre l'assegnazione di un incarico diverso in esito a riorganizzazione aziendale, a fronte di incarico già scaduto e prorogato fino al nuovo atto aziendale, non integra di per sé demansionamento né diritto a un incarico di pari valore economico ai sensi dell'art. 9, comma 32, d.l. 78/2010. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'azienda sulle spese, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e non apparente la compensazione delle spese di merito con riferimento alla peculiarità della controversia e all'assenza di precedenti specifici. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non consente di introdurre in cassazione questioni nuove non trattate nel giudizio di merito e non ricavabili dalla sentenza impugnata.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come disposizione sulla disciplina degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione; la Corte lo legge in coordinamento con l'art. 9, comma 32, d.l. 78/2010.

  • art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010

    «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni ... che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono ... confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore ...»

    La norma opera nelle ipotesi di scadenza dell'incarico dirigenziale, anche se collegata a processi di riorganizzazione, e consente l'attribuzione di un incarico diverso e anche economicamente inferiore; non si estende alla revoca anticipata dell'incarico. Rende recessive eventuali previsioni normative o contrattuali più favorevoli.

  • art. 2013 c.c.

    La Corte richiama il principio della non applicabilità della disciplina codicistica del demansionamento al passaggio di incarichi dirigenziali nella PA, in coerenza con l'art. 19 d.lgs. 165/2001.

  • art. 30, comma 3, c.c.n.l. 8.6.2000 Dirigenza medica e veterinaria

    «Sino alla verifica, ai dirigenti ... che conservano l'incarico di direzione di struttura complessa in atto, è mantenuto il trattamento economico in godimento ...»

    La clausola contrattuale garantiva la conservazione del trattamento economico sino alla verifica/naturale scadenza dell'incarico complesso.

  • art. 39, comma 8, c.c.n.l. 8.6.2000

    «nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale ... allo stesso sarà conferito ... un incarico di pari valore economico»

    La previsione contrattuale sulla parità di valore economico è stata ritenuta superata, per il caso di scadenza dell'incarico e riorganizzazione, dalla disciplina sopravvenuta dell'art. 9, comma 32, d.l. 78/2010.

  • art. 91 c.p.c.

    La violazione dell'art. 91 è censurabile in cassazione solo se le spese siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito; la motivazione deve indicare specificamente le gravi ed eccezionali ragioni, ma il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una misurazione della gravità ed eccezionalità salvo motivazione apparente o irrazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, cioè non trattate nella sentenza impugnata e non dedotte in modo specifico nel giudizio di merito; il ricorrente deve indicare anche l'atto in cui la questione sarebbe stata proposta.
  • In materia di incarichi dirigenziali pubblici, l'attribuzione di un incarico diverso nell'ambito di una riorganizzazione aziendale non integra automaticamente demansionamento, se l'incarico precedente è giunto a naturale scadenza e la P.A. esercita il potere di riorganizzazione nei limiti di legge.
  • L'art. 9, comma 32, d.l. 78/2010 si applica alla mancata conferma alla scadenza dell'incarico dirigenziale, consentendo l'assegnazione di un incarico diverso anche di valore economico inferiore; la norma non disciplina la revoca anticipata dell'incarico.
  • Le clausole collettive che prevedano la conservazione del trattamento economico o l'attribuzione di un incarico di pari valore devono essere lette alla luce della disciplina sopravvenuta e, in caso di incompatibilità, cedono a questa nei limiti espressamente previsti dalla legge.
  • La compensazione delle spese di lite richiede una motivazione non generica sulle ragioni di eccezionalità della controversia; tuttavia il controllo di legittimità resta limitato alla sufficienza e non apparente motivazione, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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