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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione e messa in liquidazione dell’Autorità portuale di Trapani disposta con d.P.R. 5 ottobre 2007, conseguente al venir meno dei requisiti di traffico previsti dalla legge n. 84/1994. L’ex presidente ha chiesto il risarcimento del danno per il mancato percepimento delle retribuzioni sino alla naturale scadenza quadriennale dell’incarico, sostenendo che la cessazione anticipata derivasse da un recesso del committente e non da una causa estintiva dell’obbligazione non imputabile. In secondo luogo ha contestato il regime fiscale applicato agli arretrati corrisposti, chiedendo la tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, assumendo che il pagamento fosse avvenuto in ritardo per una tardiva definizione amministrativa del compenso. I motivi di ricorso sono stati due: violazione dell’art. 2227 c.c. e dell’art. 9 l. n. 143/1949 per la mancata attribuzione del diritto alle retribuzioni fino a scadenza; violazione dell’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 per il diniego della tassazione separata sugli emolumenti arretrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso che la cessazione dell’incarico integrasse un recesso del committente: la messa in liquidazione dell’Autorità e la conseguente soppressione hanno determinato l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, con conseguente insussistenza del diritto alle retribuzioni fino alla scadenza naturale. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che il ricorrente non aveva indicato né la data effettiva di pagamento né riportato gli atti e la documentazione necessari a verificare la sussistenza dei presupposti della tassazione separata. È stata inoltre richiamata, in via incidentale, la questione della giurisdizione tributaria, ritenuta coperta da giudicato implicito, ma senza incidenza decisiva sull’esito finale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati. Applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2227 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso in caso di recesso ante tempus dal contratto d'opera, ma ritenuto non pertinente perché la fattispecie è stata qualificata come impossibilità sopravvenuta della prestazione.

  • art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143

    invocato insieme all'art. 2227 c.c. per fondare la pretesa retributiva sino alla scadenza, ma il motivo è stato respinto per la diversa qualificazione del fatto estintivo del rapporto.

  • art. 6, comma 10, l. 28 gennaio 1994, n. 84

    Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.

    la soppressione dell'autorità portuale è un effetto legale collegato al venir meno dei requisiti di traffico, non un atto di recesso discrezionale.

  • art. 1256 c.c.

    la prestazione del presidente è stata considerata definitivamente impossibile per fatto non imputabile al debitore a seguito della messa in liquidazione dell'ente e del passaggio alla fase liquidatoria.

  • art. 17, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la tassazione separata è esclusa per gli emolumenti il cui ritardo di corresponsione sia fisiologico o non dipendente da ragioni giuridiche straordinarie; nella specie il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato incidentalmente per affermare che la questione fiscale rientrava nella giurisdizione tributaria.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo sulla tassazione separata è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non conteneva la specifica indicazione degli atti e della documentazione rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei due motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico è soppresso o messo in liquidazione per effetto di una previsione normativa e di un atto amministrativo conseguente al venir meno dei presupposti legali della sua esistenza, la cessazione dell'incarico collegato alla gestione ordinaria dell'ente non si qualifica come recesso del committente, ma come impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore.
  • In presenza di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il titolare dell'incarico non può pretendere il pagamento delle retribuzioni sino alla naturale scadenza del rapporto, se il venir meno dell'oggetto del rapporto dipende da un fatto esterno e non da un recesso discrezionale dell'amministrazione.
  • Gli emolumenti corrisposti in ritardo sono assoggettabili a tassazione separata solo se il ritardo non è fisiologico rispetto alla struttura del rapporto e dipende da ragioni giuridiche straordinarie o da cause non dipendenti dalla volontà delle parti; non basta la mera tardiva quantificazione o liquidazione legata a ordinarie procedure amministrative.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che richiede la verifica di presupposti fattuali specifici deve contenere l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti, nonché dei dati necessari alla valutazione della questione; in difetto opera l'inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Se una questione rientra nella giurisdizione di un diverso plesso giurisdizionale ma non viene mai contestata nel giudizio di merito, la giurisdizione del giudice adito può stabilizzarsi per giudicato implicito, con preclusione della relativa eccezione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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