Cassazione Civile, Ordinanza n. 25511/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere, a seguito del transito per mobilità volontaria dalla Provincia Autonoma di Bolzano all'ARPA Sicilia, il riconoscimento dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale dell'area dirigenza del comparto Sanità oppure nell'area dirigenziale del contratto regionale siciliano, con conseguente pagamento di differenze retributive e risarcimento del danno. Sosteneva che la sua precedente posizione di nona qualifica funzionale dell'ordinamento bolzanino fosse sostanzialmente corrispondente a una qualifica dirigenziale nell'ente di destinazione, e che la Corte d'appello avesse erroneamente confuso la qualifica di inquadramento con l'eventuale incarico dirigenziale. Deduceva inoltre vizi di motivazione e omessa pronuncia, oltre a violazioni di norme legislative e contrattuali collettive in tema di mobilità, inquadramento e dirigenza pubblica. In particolare, lamentava che il confronto tra le declaratorie contrattuali fosse stato svolto in modo superficiale, che le mansioni della nona qualifica fossero dirigenziali, e che, una volta riconosciuta tale corrispondenza, dovessero essere accolte anche le domande economiche e risarcitorie conseguenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, il dipendente conserva l'area funzionale e la posizione economica possedute nell'amministrazione di provenienza e viene poi assoggettato al trattamento del comparto di destinazione, ma ciò non consente di acquisire indirettamente la qualifica dirigenziale se tale qualifica non era già stabilmente posseduta. Ha ritenuto corretta l'indagine di merito sulla corrispondenza tra la nona qualifica funzionale bolzanina e la categoria DS dell'ARPA, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso che la dirigenza potesse essere attribuita tramite mobilità, richiamando il principio secondo cui l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni richiede il previo concorso pubblico. I motivi ulteriori sono rimasti assorbiti perché dipendenti dall'accoglimento dei primi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
commi 2-bis e 2-quinquies
la mobilità comporta l'inquadramento nell'area funzionale e posizione economica posseduta presso l'amministrazione di provenienza e l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del comparto di destinazione; non consente però l'acquisizione indiretta di una qualifica dirigenziale non già posseduta.
l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche richiede il previo espletamento del concorso pubblico; la dirigenza è conferita stabilmente con contratto individuale a seguito di apposita procedura concorsuale.
art. 97 Cost.
l'interpretazione che consentisse l'acquisizione della dirigenza tramite mobilità sarebbe in contrasto con il principio del concorso pubblico e con i canoni di imparzialità e buon andamento.
il passaggio diretto tra amministrazioni è ricondotto alla cessione del contratto, con continuità del rapporto nei limiti dell'inquadramento di provenienza.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'inquadramento, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale del pubblico impiego contrattualizzato.
richiamato dal ricorrente in tema di inquadramento e mansioni, senza incidenza decisiva rispetto alla mobilità e all'accesso alla dirigenza.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel ricorso in relazione alla violazione dei contratti collettivi e alla cognizione della controversia di lavoro pubblico contrattualizzato.
invocato sul regime delle spese, ma la censura è rimasta assorbita dal rigetto dei motivi principali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trasferimento per mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 conserva l'inquadramento e la posizione economica maturati nell'amministrazione di provenienza, ma non può essere utilizzato per conseguire una qualifica superiore che presupponga un diverso titolo di accesso.
- L'accesso alla qualifica dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche è regolato da una disciplina speciale di natura pubblicistica e richiede il previo concorso pubblico; la mobilità non può surrogare tale procedura.
- La verifica della corrispondenza tra declaratorie e profili professionali di diversi ordinamenti contrattuali integra un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Quando il motivo di ricorso si fonda sull'accoglimento di una pretesa principale sulla qualifica, le domande accessorie di differenze retributive, risarcimento e spese restano logicamente assorbite se il capo principale viene respinto.
- Nella mobilità tra amministrazioni, il trattamento giuridico ed economico del dipendente va individuato avendo riguardo all'inquadramento di provenienza e al comparto di destinazione, ma sempre entro i limiti imposti dalle regole di accesso e progressione proprie dell'ordinamento pubblico.
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