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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25526/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico del servizio sanitario pubblico volta a ottenere il riconoscimento di un trattamento economico accessorio maggiore per avere svolto, in via provvisoria, funzioni riconducibili alla direzione di una struttura complessa di oculistica. I giudici di merito avevano riconosciuto soltanto l’indennità di sostituzione prevista dal CCNL della dirigenza medica, e limitatamente al quinquennio non prescritto, ritenendo non provata l’interruzione della prescrizione mediante due istanze che il ricorrente assumeva spedite alla ASL. In cassazione il medico ha articolato sette motivi: ha sostenuto, anzitutto, che l’incarico conferito fosse quello di responsabile di una nuova UOC e non una mera sostituzione; ha contestato la qualificazione della fattispecie come sostituzione ex art. 18 CCNL; ha affermato che, decorso il termine massimo di sostituzione, spettassero tutte le voci retributive del titolare; ha denunciato l’erronea declaratoria di prescrizione e l’omessa considerazione del carattere interruttivo delle proprie richieste; ha invocato la rilevanza del timbro di protocollo apposto sulle missive; in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento dell’indennità sostitutiva fin dal 2005; infine ha dedotto l’omesso esame della censura relativa al preteso declassamento della struttura da UOC a Day Service. La ASL ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ribadendo che, nel pubblico impiego contrattualizzato della dirigenza medica, la sostituzione nell’incarico di dirigente di struttura complessa non integra svolgimento di mansioni superiori, non comporta l’applicazione dell’art. 2103 c.c. e non dà diritto al trattamento economico proprio del titolare, ma soltanto all’indennità sostitutiva prevista dal CCNL. Ha inoltre escluso che la protrazione dell’incarico oltre i termini contrattuali trasformi la prestazione in una fonte di compensi ulteriori, osservando che la violazione del termine riguarda il corretto esercizio dell’azione amministrativa e delle procedure selettive, non un inadempimento verso il sostituto. Ha poi dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi sulla prescrizione, ritenendo che la valutazione dell’idoneità di un atto a interromperla sia apprezzamento di fatto del giudice di merito e che, nel caso concreto, mancasse prova della ricezione delle note; ha aggiunto che la censura sulla motivazione non integrava alcuna anomalia radicale. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo relativo al preteso declassamento della struttura per difetto di specificità e, comunque, per i limiti del vizio di motivazione e della doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato non consente, nel caso esaminato, di pretendere il trattamento economico del titolare della struttura complessa quando l’incarico svolto è una sostituzione regolata dal CCNL.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma ritenuto non decisivo in presenza della disciplina collettiva speciale sulla sostituzione.

  • art. 36 Cost.

    non comporta, in questa fattispecie, il diritto al trattamento economico del titolare oltre l’indennità sostitutiva prevista dal CCNL, considerata adeguatamente remunerativa.

  • art. 18 c.c.n.l. 8 giugno 2000 Dirigenza medica e veterinaria

    disciplina la sostituzione del dirigente medico in attesa della copertura del posto vacante; il sostituto percepisce solo l’indennità sostitutiva e non il trattamento accessorio del titolare, anche se l’incarico si prolunga oltre i termini contrattuali.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. 165/2001

    richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a fondare il diritto al trattamento richiesto in presenza della disciplina contrattuale applicabile.

  • artt. 2934, 2943, 2948 c.c.

    la Corte afferma che l’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non sia tipizzato dalla legge, è apprezzamento di fatto del giudice di merito; nel caso concreto mancava prova della ricezione delle istanze.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata esclusa perché il giudice di merito si è limitato a valutare la prova dell’interruzione della prescrizione, questione già devoluta.

  • art. 53 d.P.R. 445/2000

    invocato per valorizzare la protocollazione delle missive, ma ritenuto insufficiente senza prova della effettiva ricezione da parte dell’ente.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha respinto le censure di violazione di legge e ha dichiarato inammissibili quelle che miravano a una rivalutazione del merito o non rispettavano i requisiti di specificità; ha richiamato anche i limiti del vizio motivazionale dopo la riforma e la doppia conforme.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione degli atti rilevanti quando si deduce un error in procedendo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    opera la preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme nei giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, incomprensibilità radicale o contrasto irriducibile; non basta la semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione temporanea del dirigente di struttura complessa prevista dal CCNL non è assimilabile allo svolgimento di mansioni superiori e non consente di pretendere, per il solo fatto della sostituzione, il trattamento economico fondamentale e accessorio del titolare della struttura.
  • Quando il contratto collettivo disciplina espressamente la remunerazione della sostituzione con una specifica indennità, tale disciplina esclude l’applicazione diretta dell’art. 36 Cost. e impedisce di attribuire compensi ulteriori non previsti dalla fonte legale o contrattuale.
  • La protrazione oltre i termini contrattuali dell’incarico di sostituzione non trasforma automaticamente la prestazione in un diritto del sostituto al trattamento economico pieno del titolare: l’eventuale violazione del termine rileva sul piano dell’azione amministrativa e della procedura di copertura del posto, non come inadempimento retributivo verso il sostituto.
  • L’idoneità di una comunicazione a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atto tipizzato dalla legge, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di legge o dell’anomalia motivazionale radicale.
  • Per dedurre utilmente in cassazione un error in procedendo o un omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto della censura e trascrivere gli atti rilevanti; la mera allegazione generica non soddisfa l’onere di specificità.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è fortemente limitato e non può essere fatto valere come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieMansioni pubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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