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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'esito di una procedura di interpello indetta per il conferimento di due incarichi di responsabile di aree funzionali presso un'amministrazione ministeriale. Il dipendente che aveva presentato due domande si era collocato al secondo e al terzo posto, ma gli incarichi furono attribuiti ad altre due candidate. In primo grado il lavoratore aveva chiesto, da un lato, l'avvio di un nuovo interpello e, dall'altro, il risarcimento dei danni per perdita di chance, danno esistenziale, professionale e all'immagine professionale. I giudici di merito hanno respinto le domande ritenendo, in sintesi, che l'eventuale violazione dei principi di correttezza e buona fede non potesse determinare l'invalidità del provvedimento di conferimento dell'incarico, ma solo conseguenze risarcitorie, e che mancasse la prova, anche presuntiva, della concreta probabilità che il ricorrente avrebbe ottenuto l'incarico in assenza delle asserite irregolarità, nonché una specifica domanda di attribuzione degli incarichi in luogo delle controinteressate. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e dell'art. 97 Cost., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato l'inammissibilità delle domande delle vincitrici, le irregolarità della procedura e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede del datore di lavoro; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla graduatoria, alla commissione, ai verbali e alle schede di valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo mirassero, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti, a una rivalutazione del merito e comunque non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto su due autonome ragioni: l'assenza nel ricorso introduttivo di una specifica domanda di attribuzione degli incarichi al ricorrente in luogo delle vincitrici e l'assenza di una concreta deduzione, comparativa e decisiva, idonea a dimostrare la probabilità di conseguire l'incarico. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava in modo incompatibile la denuncia di motivazione apparente e quella di omessa pronuncia. La Corte ha inoltre richiamato il limite del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e l'insegnamento per cui non è censurabile come omesso esame la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque preso in esame. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte ha escluso che la doglianza celasse un vero vizio di legge, essendo invece diretta a ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché volto a una diversa lettura delle risultanze di causa

  • art. 1175 c.c.

    invocato in relazione ai doveri di correttezza del datore di lavoro nella procedura di interpello

  • art. 1375 c.c.

    invocato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto e della procedura selettiva

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della procedura amministrativa

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come norma del ricorso introduttivo nel rito del lavoro; la Corte ha valorizzato che in esso non era stata formulata una domanda esplicita di attribuzione dell'incarico

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo formulato ai sensi di tale norma è stato ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a una diversa valutazione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare la asserita motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di elementi istruttori

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto e di diritto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale requisito di specificità del ricorso nel dedurre l'omesso esame di un fatto

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale ulteriore requisito di specificità del ricorso per cassazione

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per osservare che non risultava un concreto interesse all'impugnazione in mancanza della probabilità di ottenere gli incarichi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che la denuncia è incompatibile con quella di motivazione apparente se una motivazione, ancorché ritenuta insufficiente, è stata resa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur prospettando violazione di legge, omesso esame di fatti o nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti storici già scrutinati dal giudice di appello.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori.
  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni in fatto e in diritto, opera il limite all'impugnazione previsto dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura di motivazione apparente è logicamente incompatibile con la denuncia di omessa pronuncia se la sentenza abbia comunque affrontato, sia pure in modo non condiviso dalla parte, la questione dedotta.
  • In tema di selezioni per incarichi nell'amministrazione, chi agisce per il risarcimento da illegittima attribuzione dell'incarico deve allegare e dimostrare, con specifiche deduzioni comparative, la concreta probabilità di conseguire l'utilità perduta; in difetto, manca l'interesse giuridico all'impugnazione e il danno da perdita di chance non è riconoscibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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