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Legge

L.R. Lazio 4/2013

Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 4/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, applicabile nel Lazio dal 29 giugno 2013, riduce e riorganizza il trattamento economico, previdenziale e i rimborsi di consiglieri e assessori, disciplina i gruppi consiliari, istituisce il Collegio dei revisori dei conti e introduce misure di contenimento della spesa, riordino di società ed enti e soppressione dell’ASP Lazio. Molte misure sono a termine e riferite a periodi 2013-2015/2017; numerosi commi sono poi stati modificati o abrogati.

Riduzione dei costi della politica e razionalizzazione della spesa e degli enti regionali del Lazio

Riduzione dei costi della politica e riordino della spesa regionale del Lazio

La legge interviene sull’organizzazione istituzionale e finanziaria della Regione Lazio con misure di contenimento della spesa, trasparenza, controllo e razionalizzazione di uffici, società ed enti. Parte delle disposizioni è stata pensata per effetto immediato dal 2013 o per periodi limitati (in particolare 2013-2017) e diverse previsioni risultano oggi superate o abrogate.

Trattamento economico di consiglieri, assessori e vertici istituzionali

La disciplina fissa un tetto complessivo al trattamento economico mensile di consiglieri regionali, assessori e vertici istituzionali, in coerenza con i limiti statali e della Conferenza Stato-Regioni:

  • per consiglieri regionali e assessori: massimo complessivo di 11.100 euro lordi mensili;
  • per Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale: massimo complessivo di 13.800 euro lordi mensili.

Il trattamento è articolato in indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese di esercizio del mandato. Sono previste regole di decorrenza e cessazione collegate all’insediamento del Consiglio, alla proclamazione o nomina, nonché alla fine della carica. I vice presidenti, i consiglieri segretari, i presidenti e vice presidenti di commissione e i capigruppo svolgono le funzioni a titolo gratuito.

È prevista una trattenuta previdenziale sull’indennità di carica per chi opti per il trattamento previdenziale disciplinato dall’articolo 2. È inoltre riaperto, alla data di entrata in vigore della legge, il termine per l’esercizio del diritto di opzione sulla retribuzione da parte degli eletti.

Trattamento previdenziale, reversibilità e sospensioni

La legge introduce per i consiglieri eletti dalla X legislatura un trattamento previdenziale di tipo contributivo, analogo a quello dei dipendenti pubblici. Il diritto spetta al cessato dal mandato che:

  • abbia compiuto 65 anni, ridotti progressivamente fino a 60 anni in relazione agli anni di mandato oltre il quinto;
  • abbia versato contributi per almeno cinque anni di mandato, anche non consecutivi.

La norma disciplina in modo dettagliato:

  • base imponibile, aliquote contributive e montante individuale;
  • coefficiente di trasformazione e rivalutazioni annuali;
  • decorrenza del trattamento dal mese successivo al raggiungimento dell’età richiesta, o, in caso di fine legislatura, dal giorno successivo alla cessazione;
  • sospensione del trattamento in caso di nuova carica elettiva o di governo, con ripristino alla cessazione;
  • pensione di reversibilità ai superstiti in caso di decesso di soggetti in possesso dei requisiti.

Sono previste disposizioni anche per chi opti per il trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. 165/2001, per i consiglieri sospesi ex d.lgs. 235/2012 e per le procedure esecutive sul trattamento previdenziale. Le modalità attuative sono demandate all’Ufficio di presidenza.

Assegno di fine mandato e vitalizi

L’assegno di fine mandato è finanziato da una trattenuta obbligatoria dell’1 per cento sull’indennità di carica. Spetta ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva, nonché a chi cessi dalla carica nel corso della legislatura o agli aventi causa in caso di decesso. L’importo è calcolato in misura pari a un dodicesimo dell’indennità di carica lorda per ciascun anno di mandato, fino a un massimo di dieci anni.

Per i consiglieri eletti dalla X legislatura è confermata l’abolizione del vitalizio. Per i vitalizi già maturabili relativi a mandati fino alla IX legislatura, la legge innalza l’età di decorrenza a 65 anni, con possibilità di anticipazione dal 60° anno con riduzione del 5 per cento per ogni anno di anticipo. Inoltre, per il triennio 2015-2017, introduce un contributo di solidarietà, riduzioni temporanee secondo una tabella allegata e il blocco della rivalutazione ISTAT.

Cumulo di cariche, incompatibilità e missioni

È vietato cumulare indennità ed emolumenti derivanti dalle cariche regionali di Presidente, Presidente del Consiglio, assessore e consigliere. In presenza di cumulo potenziale, l’interessato deve optare per uno solo degli emolumenti entro dieci giorni. Il trattamento economico regionale non è cumulabile con ulteriori compensi derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore in enti pubblici o partecipati.

La partecipazione alle commissioni permanenti e speciali è gratuita. La legge introduce anche obblighi dichiarativi sugli incarichi e sulle somme percepite; in caso di inadempienza è prevista prima la diffida e poi la sospensione dell’indennità di carica.

Per le missioni, il rimborso riguarda viaggi, vitto, alloggio e sosta, secondo autorizzazione e regole fissate dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta. È previsto l’uso di mezzi pubblici, aereo, nave, taxi, auto a noleggio o auto propria con rimborso chilometrico. Una disposizione di contenimento delle spese di missione era collegata al limite del 50 per cento della spesa 2009, ma risulta poi abrogata.

Trasparenza patrimoniale e sanzioni

In attesa di una disciplina regionale organica sulla trasparenza, la legge impone a eletti e amministratori regionali e di enti dipendenti, aziende e società partecipate di depositare dichiarazioni su redditi, patrimonio, partecipazioni, investimenti e rapporti patrimoniali dei familiari entro 30 giorni dall’assunzione o cessazione della carica e ogni anno entro maggio.

Le dichiarazioni devono includere anche i dati previsti dal d.lgs. 33/2013 non già contemplati dalla norma. Consiglio regionale e Giunta pubblicano annualmente sul proprio sito le dichiarazioni patrimoniali. La mancata o incompleta ottemperanza comporta diffida e sanzioni economiche progressive pari al 30 per cento e poi al 50 per cento dell’indennità o retribuzione mensile.

Contributi, contabilità e pubblicità dei gruppi consiliari

Ai gruppi consiliari è assegnato un contributo a carico del bilancio del Consiglio regionale, utilizzabile solo nel rispetto delle linee guida statali e previa adozione di un disciplinare interno sulla gestione delle risorse e della contabilità. L’importo è composto da una quota fissa per consigliere e da una quota variabile collegata alla popolazione regionale, con successiva riduzione del 5 per cento nel 2022 e del 10 per cento negli anni successivi.

Sono esclusi dal contributo i gruppi formati da un solo consigliere, salvo il gruppo misto e specifiche ipotesi transitorie. Le variazioni nella composizione producono effetti dal mese successivo. Gli avanzi di gestione possono essere usati nell’esercizio successivo fino al termine della legislatura, poi devono essere restituiti. I fondi transitano su conto corrente dedicato e sono soggetti a tracciabilità.

Il rendiconto annuale deve essere approvato secondo il modello nazionale, trasmesso entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, a fine legislatura o in caso di scioglimento, entro 30 giorni. Deve essere pubblicato sul sito istituzionale con la delibera della Corte dei conti; la mancata pubblicazione comporta una riduzione del 50 per cento delle risorse annuali. In caso di mancata trasmissione, non conformità o mancata regolarizzazione, il gruppo deve restituire le somme ricevute.

Razionalizzazione delle strutture interne del Consiglio e della Giunta

La legge sopprime, dal 1° ottobre 2013, le strutture e gli uffici di staff del dipartimento e del direttore di dipartimento e demanda a regolamento la conseguente riorganizzazione. Vengono inoltre modificate le norme sull’Avvocatura regionale, sui supporti di diretta collaborazione, sulle strutture dei gruppi consiliari e sugli incarichi dirigenziali.

Tra le principali misure:

  • coordinamento delle avvocature di agenzie, enti pubblici regionali e aziende sanitarie, quando non vi siano conflitti di interessi;
  • limiti agli onorari di avvocati esterni per società partecipate o controllate;
  • nuovi criteri per le strutture di diretta collaborazione degli organi politici;
  • possibilità, in via temporanea e nei limiti previsti, di attribuire funzioni dirigenziali a dipendenti di categoria D o a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio;
  • abrogazione del collocamento a riposo e trattenimento in servizio del personale regionale e di alcune strutture di supporto presso organi di controllo e garanzia.

Sistema informativo sui finanziamenti dei gruppi consiliari

La Regione istituisce un sistema informativo telematico per la trasmissione e pubblicazione dei dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. I dati sono resi disponibili, oltre che sul sito istituzionale, anche alla Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Commissione per la trasparenza dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. Le modalità operative sono demandate all’Ufficio di presidenza.

Misure di contenimento della spesa per amministrazione, enti, società e personale

La legge introduce una serie ampia di vincoli di spesa e di gratuità degli incarichi per organi collegiali, enti regionali, società partecipate e amministrazione regionale. In particolare:

  • gli incarichi in organi collegiali di enti che ricevono contributi regionali sono onorifici, con eventuale rimborso spese; i gettoni non possono superare 30 euro a seduta;
  • le indennità e compensi in enti e organi regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto al 30 aprile 2010 quando non si applica l’onorificità;
  • i dirigenti regionali possono svolgere incarichi in società o enti partecipati o vigilati, con riversamento dei compensi all’amministrazione;
  • la spesa per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza è fortemente limitata; le sponsorizzazioni sono abolite;
  • la spesa per formazione è ridotta, con eccezioni per obblighi normativi e finanziamenti esterni;
  • per il personale a tempo determinato e assimilato valgono i limiti statali;
  • per mobili e arredi è previsto per il 2013-2014 un tetto al 20 per cento della spesa media 2010-2011;
  • per autovetture, noleggi, manutenzione e buoni taxi valgono i vincoli statali; l’auto di servizio può essere usata solo per fini istituzionali;
  • il Consiglio regionale applica le misure nel rispetto della propria autonomia, con certificazioni di spesa affidate prima alle strutture interne e poi al Collegio dei revisori.

Limite al trattamento economico di dipendenti e dirigenti regionali

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze regionali non può superare il limite massimo retributivo statale. Per il personale dipendente della Regione l’applicazione avviene nel rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio previsto dal d.lgs. 75/2017.

Il limite si applica, con riduzione del 22 per cento, anche agli enti pubblici dipendenti dalla Regione, agli enti privati a partecipazione regionale maggioritaria e alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, salvi limiti inferiori previsti dalla normativa statale sulle società pubbliche.

Razionalizzazione degli immobili e delle locazioni passive

La Regione deve ottimizzare gli spazi ad uso ufficio, assumendo come parametro indicativo 20-25 mq per addetto. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere predisposti piani di razionalizzazione e comunicati all’Agenzia del Demanio e alla Ragioneria generale dello Stato. Una quota del 15 per cento dei risparmi ottenuti può essere destinata a progetti di miglioramento del benessere organizzativo e della qualità degli ambienti di lavoro.

Per i contratti di locazione passiva di immobili a uso istituzionale:

  • dal 1° gennaio 2015 il canone è ridotto del 15 per cento;
  • la riduzione si applica anche ai contratti scaduti o rinnovati alla data di entrata in vigore;
  • la riduzione opera automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga a clausole difformi;
  • il rinnovo è consentito solo se vi sono risorse finanziarie e permanenza del fabbisogno allocativo;
  • in difetto, il contratto è risolto alla scadenza;
  • ogni prosecuzione dopo il recesso del locatore richiede autorizzazione e verifica del Demanio, con eventuale trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Riordino di enti, società partecipate e organi sociali

La Giunta regionale deve predisporre ricognizioni e proposte di legge per razionalizzare enti, agenzie, aziende e organismi regionali, anche mediante soppressione, fusione, trasformazione in uffici regionali o liquidazione. È prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo e l’adeguamento delle politiche assunzionali.

Per gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, la partecipazione è subordinata all’adeguamento degli statuti e degli assetti. Inoltre, dal primo rinnovo successivo alla legge, gli organi collegiali degli enti pubblici dipendenti e degli organismi pubblici partecipati non possono superare 5 componenti, mentre il collegio dei revisori non può superare 3 componenti. La mancata attuazione comporta nullità degli atti e responsabilità erariale.

Per le società regionali inserite nel conto economico consolidato e per le società controllate totalmente, i compensi degli organi di amministrazione e controllo sono ridotti del 10 per cento dal primo rinnovo successivo, salvo le società quotate. È inoltre previsto un adeguamento dei compensi degli amministratori con particolari cariche entro il tetto del Presidente della Regione, e per i dipendenti delle società non quotate controllate viene richiamato il limite di cui all’articolo 20.

La Regione deve anche classificare le società controllate per fasce e determinare compensi massimi tramite regolamento. È infine introdotto un divieto di nuovi aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore di società partecipate non quotate in perdita per tre esercizi consecutivi, salvo operazioni connesse a servizi di pubblico interesse o investimenti.

Misure specifiche su società e privatizzazioni

Per le società controllate che nel 2011 abbiano realizzato oltre il 90 per cento del fatturato con prestazioni di servizi a favore della Regione, la Regione deve optare tra scioglimento entro il 31 dicembre 2013 e alienazione con gara pubblica delle partecipazioni, con contestuale affidamento del servizio per cinque anni non rinnovabili dal 1° luglio 2014. Sono escluse le società che svolgono servizi di interesse generale, centrali di committenza, società finanziarie, società che gestiscono banche dati strategiche e società connesse esclusivamente a funzioni amministrative costituzionalmente attribuite, oltre ai casi in cui non sia possibile un utile ricorso al mercato.

Collegio dei revisori dei conti

La legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale e, ove manchi un proprio organo di revisione, anche del Consiglio regionale. Il Collegio svolge inoltre funzioni previste dal d.lgs. 123/2011 e può ricevere ulteriori competenze dall’ordinamento contabile regionale.

I componenti sono nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco regionale dei revisori, istituito presso il Consiglio. Per l’iscrizione sono richiesti il titolo di revisore legale e una specifica qualificazione in contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali. Il Collegio elegge al proprio interno il presidente, dura tre anni, è rinnovabile una sola volta e si costituisce entro due mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il Collegio esprime pareri obbligatori su bilancio, assestamento, variazioni, rendiconto e leggi collegate di bilancio; effettua verifiche di cassa, controlli di regolarità e compatibilità dei costi della contrattazione, vigila sui fondi dei gruppi consiliari e cura la certificazione della gestione sanitaria accentrata. I componenti hanno accesso agli atti con le prerogative dei consiglieri, si riuniscono almeno ogni tre mesi e ricevono un’indennità parametrata al 20 per cento dell’indennità di carica e funzione del Presidente della Regione, con rimborso spese forfettario.

Soppressione dell’ASP Lazio e trasferimento delle funzioni sanitarie

Dal 1° dicembre 2013 le funzioni di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio sono trasferite alla Giunta regionale e al Dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E. La direzione regionale competente assume le funzioni di sistema informativo sanitario, collaborazione con ARPA, valutazione degli erogatori, controlli esterni, health technology assessment, formazione SSR, sanità pubblica e programmi di studio e ricerca; il Dipartimento di epidemiologia svolge funzioni epidemiologiche, valutazioni di esito e qualità, epidemiologia ambientale, occupazionale e sociale e coordinamento del monitoraggio epidemiologico.

È nominato un commissario liquidatore con compiti di inventario, ricognizione dei rapporti giuridici, bilancio di liquidazione e trasferimento di risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie. Il personale a tempo indeterminato è trasferito con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio fisso e continuativo; quello a tempo determinato è gestito secondo specifiche regole transitorie, con proroghe fino al 31 dicembre 2013 per i contratti in scadenza nell’anno. Sono inoltre abrogate le norme istitutive dell’ASP e altre disposizioni collegate.

Abrogazioni e modifiche finali

La legge abroga un ampio numero di norme regionali precedenti in materia di indennità, previdenza, vitalizi, gruppi consiliari, anagrafe patrimoniale, assicurazioni dei consiglieri, pubblicità patrimoniale e finanziamento di organi regionali, oltre ad alcune disposizioni relative all’ASP e alla pubblicità della situazione patrimoniale.

Vengono inoltre modificate norme su:

  • elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;
  • ARES 118 e flussi informativi verso la struttura regionale competente;
  • prevenzione del rischio radon;
  • piano regionale su Alzheimer e demenze;
  • Consiglio delle autonomie locali, in caso di scioglimento dell’amministrazione rappresentata da commissario o subcommissario.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, cioè dal 3 luglio 2013. Diverse misure hanno decorrenza specifica dal 1° ottobre 2013 o dal 1° dicembre 2013, mentre altre sono limitate a periodi determinati, come il triennio 2015-2017 per la riduzione dei vitalizi e gli anni 2013-2014 per alcuni vincoli di spesa. Molte disposizioni sono state successivamente modificate o abrogate, soprattutto quelle relative a vitalizi, rendicontazione, spesa e organizzazione degli uffici.

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