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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00969/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito da novembre 2002 a settembre 2006 con mansioni di educatrice professionale e orario di 6 ore al giorno per 6 giorni settimanali, nonché a ottenere le differenze retributive conseguenti, limitatamente al periodo non prescritto dal maggio 2003. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto provata la subordinazione sulla base di documenti e testimonianze, valorizzando anche la circostanza che in precedenza vi era stato un piano di inserimento professionale e che il contratto di lavoro subordinato era stato formalizzato solo nel giugno 2004. La struttura datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'istruzione probatoria, sostenendo che la domanda sarebbe stata generica e che i documenti dimostravano un'assunzione diversa, con inquadramento inferiore e mancato possesso del titolo per il livello D; 3) omesso esame di fatto decisivo, con riferimento alla deposizione di un teste e al possesso del titolo di studio necessario per il livello D. La lavoratrice, intimata, non ha depositato un valido controricorso ma solo una procura ad litem ritenuta invalida; perciò la Corte ha dichiarato inammissibili anche le successive istanze difensive depositate dalla stessa parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura depositata dalla lavoratrice, con conseguente mancanza di valida costituzione del controricorrente e nessuna statuizione sulle spese. Sul merito dei motivi, la Corte ha affermato che la censura sulla motivazione non individuava un vero vizio di motivazione apparente o un fatto storico decisivo omesso, ma mirava in sostanza a contestare la sufficienza della motivazione e la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che i motivi non erano formulati con la necessaria specificità, poiché non trascrivevano adeguatamente i motivi di appello e non consentivano di verificare se le questioni fossero state realmente devolute al giudice di secondo grado. Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché proposto contro una decisione di appello confermativa della sentenza di primo grado in una situazione di doppia conforme, nella quale il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se non nei limiti rigorosamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai soli vizi radicali della motivazione stessa.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia; la Corte non ravvisa alcuna violazione, reputando i motivi comunque inammissibili per difetto di specificità e per la correttezza dell'apparato motivazionale di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la Corte precisa che il vizio è configurabile solo in caso di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte esclude che le doglianze integrino realmente tali vizi.

  • art. 2769 c.c.

    Richiamato nel ricorso per contestare la decisione sui fatti e sulle prove; la Corte non entra nel merito di tale richiamo, ritenendo i motivi inammissibili.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla valutazione della prova; la Corte osserva che la ricorrente mira in realtà a una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la genericità della domanda introduttiva; la censura è ritenuta non specificamente autosufficiente.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente il sindacato sulla sufficienza della motivazione; inoltre non è deducibile in caso di doppia conforme nei limiti indicati dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiesto il rispetto del principio di specificità e autosufficienza, imponendo di trascrivere o individuare con precisione gli atti e i motivi rilevanti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama quale ulteriore presidio del principio di specificità e dell'onere di indicazione degli atti processuali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Viene applicato il limite alla deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di sentenza di appello conforme a quella di primo grado (doppia conforme).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 54, comma 1, lettera b), d.l. 83/2012

    Richiamato per individuare il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012

    Richiamato per precisare l'ambito temporale di applicazione della novella sul vizio motivazionale.

  • art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 149/2022

    Richiamato come intervento normativo che ha trasposto la regola sulla doppia conforme nel testo dell'art. 360 c.p.c.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    Utilizzata per definire i soli vizi motivazionali oggi deducibili in cassazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • Cass. S.U. n. 36057/2022

    Richiamata sul criterio della collocazione topografica e sulla specialità della procura per il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa alla motivazione della sentenza è ammissibile solo se denuncia un'anomalia motivazionale che si traduca in nullità della sentenza o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentito sindacare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
  • Per configurare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso e dimostrare che esso sia stato oggetto di discussione tra le parti; una critica generica alla ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e autosufficienza: è necessario indicare con precisione gli atti e i motivi rilevanti, trascrivendo o localizzando i passaggi decisivi degli atti processuali richiamati.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo e di secondo grado.
  • La procura per il giudizio di cassazione deve rivelare in modo inequivoco il conferimento dell'incarico per quel giudizio e la sua specialità; una procura non collegata all'atto e formulata con riferimenti incompatibili con il giudizio di legittimità può essere ritenuta invalida.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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