Cassazione Civile, Ordinanza n. 00963/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, adibito continuativamente a mansioni di gruista di IV livello CCNL Metalmeccanici e operante con turni notturni e festivi nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2016, ha chiesto il pagamento di differenze retributive sugli istituti differiti e indiretti (TFR, ferie, permessi, malattia, infortunio, tredicesima) assumendo che le maggiorazioni per lavoro turnista dovessero essere computate nella relativa base di calcolo. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo, sulla base della CTU contabile e della documentazione paga, che il trattamento effettivamente corrisposto in base agli accordi aziendali di secondo livello fosse migliorativo rispetto al CCNL. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 184, 194 e 198, comma 2, c.p.c. per avere il CTU acquisito e utilizzato un accordo aziendale del 2009 non prodotto dalla società, per di più in copia informale e con durata ormai scaduta; con il terzo motivo ha denunciato la violazione di norme di diritto e contratti collettivi, sostenendo che l'art. 7 del CCNL 5.12.2012 imponeva di computare le maggiorazioni per lavoro a turni nella base di calcolo degli istituti differiti e indiretti, oltre a prospettare omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano le ragioni effettivamente poste a base della decisione di merito: la Corte d'appello aveva valorizzato non solo l'operato del CTU, ma soprattutto la mancanza di allegazione e prova, da parte del lavoratore, che la medesima verifica comparativa non potesse essere svolta sulla base della documentazione originariamente in atti, nonché la necessità di valutare la portata migliorativa degli accordi aziendali in concreto e per singoli istituti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché confondeva questioni di fatto e di diritto, non indicava con precisione le norme asseritamente violate, non rispettava il principio di specificità del ricorso per cassazione e non integrava correttamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che deve riguardare un fatto storico preciso e decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 184 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'acquisizione documentale in sede peritale; la Corte non ne affronta il merito perché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di attacco alle rationes decidendi.
art. 194 c.p.c.
Invocato per contestare le modalità di svolgimento della consulenza tecnica; la Corte osserva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 198, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione alle operazioni peritali e all'acquisizione di documenti non prodotti; la doglianza è ritenuta inammissibile perché non colpisce le autonome argomentazioni del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per violazione di legge invocato per i primi due motivi e per parte del terzo, ma il ricorso viene ritenuto inammissibile per mancanza di un corretto aggancio tra censure e motivazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per il terzo motivo, ma la Corte rileva la commistione tra profili di fatto e di diritto e la mancata specificazione delle norme violate.
art. 7 CCNL 5.12.2012
Richiamato dal ricorrente come fondamento del diritto al computo delle maggiorazioni per lavoro a turni nella base di calcolo degli istituti differiti e indiretti; la Corte non entra nel merito della corretta interpretazione per difetto di ammissibilità del motivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione e l'onere di trascrivere gli atti rilevanti o indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di deposito/individuazione degli atti e documenti posti a base delle censure.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese di lite in base al criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specificamente riferita alle rationes decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca profili diversi o soltanto marginali rispetto alla motivazione effettiva della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione complessiva della documentazione e sulla mancanza di prova dell'irrilevanza di quella documentazione, il ricorrente deve confrontarsi con tali passaggi logici, non limitarsi a contestare un singolo segmento istruttorio.
- Il motivo di ricorso non può mescolare indiscriminatamente questioni di fatto e questioni di diritto: è necessario distinguere con chiarezza le doglianze di violazione di legge da quelle attinenti all'accertamento del fatto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'indicazione di un fatto storico preciso, principale o secondario, effettivamente discusso e decisivo; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura della consulenza tecnica o delle risultanze probatorie.
- Per rispettare il principio di specificità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve trascrivere o comunque individuare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento della censura, consentendone il reperimento nel fascicolo.
- La valutazione della portata migliorativa di un accordo aziendale rispetto al CCNL deve essere compiuta in concreto e per singoli istituti, tenendo conto della situazione effettivamente vissuta dal lavoratore e non di ipotesi astratte.
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