Cassazione Civile, Ordinanza n. 00946/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, risultata formalmente depositata e sottoscritta anche dalla controparte costituita con adesione incondizionata, compresa la disciplina delle spese. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e disposto che nulla fosse dovuto per le spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore, disponendone l'inquadramento nel livello 2 D2 del CCNL commercio e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso, dichiarando che essa interveniva a seguito di conciliazione in sede sindacale sottoscritta il 24 luglio 2020 e chiedendo la compensazione integrale delle spese. Il lavoratore controricorrente ha accettato la rinuncia e la regolazione delle spese proposta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente comunicata e accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del ricorso per rinuncia con adesione della controparte alla compensazione delle spese, la Corte può dichiarare che nulla è dovuto per le spese processuali.
- La conciliazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00937/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00940/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00941/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00951/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00963/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00965/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →