Cassazione Civile, Ordinanza n. 00951/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore assunto con contratto a termine e successiva proroga ha chiesto in giudizio la declaratoria di nullità del termine, con conversione del rapporto a tempo indeterminato, deducendo che prima dell'assunzione la datrice non aveva effettuato la valutazione dei rischi né predisposto un DVR munito di data certa; ha inoltre domandato il pagamento di ore di straordinario asseritamente non retribuite. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione confermando il rigetto di primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omessa pronuncia/erronea interpretazione della domanda e omesso esame del fatto decisivo, perché la Corte territoriale avrebbe travisato la censura, riducendola alla sola assenza del DVR anziché alla mancanza della preventiva valutazione dei rischi; (2) violazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 368/2001 e dell'art. 28 d.lgs. 81/2008, per avere ritenuto irrilevante la mancanza di data certa del DVR; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per aver posto a suo carico l'onere di contestare la documentazione prodotta dalla controparte; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c. e vizi motivazionali sulla domanda di straordinario; (5) mancata ammissione di prove decisive; (6) altro motivo non accolto nel dettaglio nella parte decisoria, assorbito dalla sorte dei primi cinque. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha affermato che il divieto di apporre il termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è norma imperativa, la cui violazione comporta nullità del termine e conversione del rapporto; ha precisato che il DVR deve avere data certa e che l'onere di provarla grava sul datore di lavoro; ha inoltre escluso che il lavoratore debba contestare ulteriormente la documentazione prodotta dalla controparte una volta allegata la mancanza di data certa. Il quarto motivo è stato respinto nel merito perché la motivazione sullo straordinario è stata ritenuta congrua e la censura tendeva in realtà a rivalutare il merito; il quinto è stato dichiarato inammissibile perché non risultava adeguatamente contestata la chiusura dell'istruttoria e perché la censura non indicava un vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri due esaminati, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte. Ha disposto il rinvio al giudice indicato nel dispositivo per un nuovo esame della domanda sulla nullità del termine, alla luce del principio per cui la mancata valutazione dei rischi o la mancanza di un DVR munito di data certa, ove tempestivamente allegata e provata o contestata, comporta la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La domanda sul lavoro straordinario è invece rimasta ferma, perché il relativo motivo è stato respinto e l'altro dichiarato inammissibile. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 368/2001
"L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:...d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi"
Il divieto di stipulare contratti a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è norma imperativa; la sua violazione determina la nullità del termine.
art. 28 d.lgs. 81/2008
"il DVR deve essere redatto per iscritto e deve essere dotato di data certa"
Il documento di valutazione dei rischi deve risultare scritto e munito di data certa o attestata dalle previste sottoscrizioni; la mera esistenza di un elaborato privo di data certa non basta.
artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
La violazione della norma imperativa sul divieto di contratto a termine comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la data certa del DVR e, più in generale, il rispetto del requisito normativo incombe sul datore di lavoro.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazioni di legge, errori processuali e limiti del vizio di motivazione; non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito.
artt. 115, 116 e 420 c.p.c.
La doglianza sulla mancata ammissione o valutazione delle prove non può trasformarsi in richiesta di nuovo giudizio di merito; la scelta dei mezzi istruttori resta rimessa al giudice di merito nei limiti della motivazione.
art. 380bis1 c.p.c.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio con motivazione riservata secondo il rito camerale accelerato.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la legge subordina la legittimità del contratto a termine alla preventiva valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve provare non solo l'esistenza del DVR, ma anche la sua anteriorità certa rispetto all'assunzione.
- La mancanza di data certa del documento di valutazione dei rischi non è un vizio meramente formale irrilevante: se il documento non soddisfa i requisiti legali, il divieto di apposizione del termine opera con conseguente nullità della clausola appositiva e conversione del rapporto.
- Una volta che il lavoratore alleghi la mancanza di un DVR valido e munito di data certa, non grava su di lui l'ulteriore onere di contestare la documentazione difensiva prodotta dal datore di lavoro; l'onere probatorio resta in capo a quest'ultimo.
- In cassazione la censura relativa alla mancata ammissione di prove è ammissibile solo se si dimostra che la prova non assunta avrebbe potuto incidere in modo decisivo sulla motivazione, non essendo consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Le controversie sul lavoro straordinario richiedono una prova rigorosa del numero di ore effettivamente prestate e non possono essere decise in via equitativa in assenza di un adeguato supporto probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00937/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00940/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00941/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00946/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00963/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00965/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →