Cassazione Civile, Ordinanza n. 00941/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società debitrice aveva promosso giudizio dinanzi al giudice del lavoro per far accertare l’insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e per ottenere la declaratoria di nullità della procedura esecutiva intrapresa, sostenendo che il credito azionato fosse già stato integralmente soddisfatto; in subordine chiedeva la riduzione dell’importo pignorato. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, dichiarando insussistente il credito e inefficaci le azioni esecutive. L’appello del creditore era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati nel dettaglio; la resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che il termine breve decorresse dalla lettura in udienza dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare di tardività: dall’udienza del 14 gennaio 2019, in cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. fu letta integralmente, è decorso il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione ex art. 325, comma 2, c.p.c. Poiché il ricorso è stato notificato il 15 luglio 2019, quindi oltre tale termine, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell’inammissibilità dell’appello poi pronunciata dalla corte territoriale
la lettura in udienza dell’ordinanza di inammissibilità fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione
il termine breve di sessanta giorni per impugnare decorre dalla lettura in udienza dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
il termine lungo opera solo se mancano sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte ricorrente
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata per l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. viene letta integralmente in udienza, tale lettura equivale a pubblicazione del provvedimento e fa decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione.
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è applicabile solo se risultano omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza.
- La tardività del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
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