Cassazione Civile, Ordinanza n. 00940/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, già dipendenti del consorzio affidatario del servizio di igiene ambientale di un comune, dopo il licenziamento da parte del consorzio e il successivo "riassorbimento" da parte della nuova impresa subentrata nella gestione dell'appalto, hanno agito per ottenere dal datore cessante l'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo pacifico il mancato rispetto del termine di preavviso. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE del 6 dicembre 2016 e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la clausola sociale non imponesse il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, perché il testo contrattuale non configurerebbe una cessazione unilaterale ma una continuità occupazionale con nuova assunzione, senza meccanismo sanzionatorio per la mancata osservanza del preavviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha interpretato l'art. 6 del c.c.n.l. nel senso che, nel cambio appalto, il rapporto con l'impresa cessante si risolve prima del passaggio alla nuova impresa, mediante licenziamento con preavviso (ridotto a 15 o 8 giorni) e non mediante cessione del contratto né mediante cessazione consensuale del rapporto. Poiché nel caso concreto il rapporto era cessato per licenziamento senza preavviso lavorato, il lavoratore conserva il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, anche se viene poi assunto ex novo dall'impresa subentrante. Il ricorso è stato quindi rigettato; niente spese, perché gli intimati non hanno svolto difese, ed è stato disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE del 6 dicembre 2016
"Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi"; "Il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale ... è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604"; "Il preavviso è di 15 giorni calendariali"; "L'impresa subentrante assume ex novo"
La clausola sociale disciplina il cambio appalto prevedendo la previa risoluzione del rapporto con l'impresa cessante e la nuova assunzione con l'impresa subentrante; la garanzia occupazionale non elimina il diritto al preavviso, ma ne riduce la durata rispetto alla disciplina ordinaria.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
richiamato dall'art. 6 c.c.n.l.
Il rinvio conferma che la cessazione del rapporto con l'impresa cessante avviene secondo la logica del licenziamento con preavviso, non della mera continuità automatica del rapporto.
art. 75 c.c.n.l.
menzionato come disciplina generale derogata dall'art. 6
La disciplina collettiva speciale deroga ai termini ordinari di preavviso, sostituendoli con un termine ridotto nei casi di avvicendamento di imprese.
richiamato in tema di funzione del preavviso
Il preavviso tutela il lavoratore contro la cessazione improvvisa del rapporto e gli consente di organizzarsi o cercare altra occupazione; l'obbligo di indennità sostitutiva sussiste quando il preavviso non sia lavorato.
dedotto come canone ermeneutico violato
La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione testuale e sistematica della clausola collettiva.
dedotto come canone ermeneutico violato
La Corte ha valorizzato la lettura complessiva delle disposizioni pattizie per ricostruire la disciplina del cambio appalto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato per il sindacato in funzione paranomofilattica
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità consente di verificare la corretta applicazione delle regole legali di interpretazione contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
introduttivo del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base normativa dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto disciplinato dalla contrattazione collettiva, la previsione di assunzione ex novo presso l'impresa subentrante non equivale a cessione del contratto di lavoro quando il testo pattizio prevede la previa risoluzione del rapporto con l'impresa cessante.
- Se la clausola collettiva richiama il licenziamento con preavviso e disciplina un termine ridotto, il lavoratore conserva il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso quando il preavviso non sia lavorato.
- La garanzia di continuità occupazionale presso il nuovo appaltatore non elimina in radice l'interesse del lavoratore a disporre del periodo di preavviso, che conserva la funzione di consentire l'organizzazione della vita lavorativa e la ricerca di alternative occupazionali.
- L'interpretazione dei contratti collettivi va condotta secondo canoni letterali e sistematici, considerando il testo complessivo della clausola e la sua funzione nell'assetto degli interessi disciplinato dalle parti sociali.
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