Cassazione Civile, Ordinanza n. 00937/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, già addetti al servizio di igiene ambientale affidato al consorzio, dopo il loro licenziamento e il successivo riassorbimento, tramite nuova assunzione, da parte della società subentrante nell'appalto, hanno chiesto al giudice del lavoro la condanna del consorzio al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La domanda era stata rigettata in primo grado e accolta in appello, sul rilievo che il consorzio aveva intimato il licenziamento senza rispettare il termine di preavviso. Il consorzio ha impugnato la sentenza di merito deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE del 6 dicembre 2016 e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la disciplina collettiva dell'avvicendamento negli appalti non prevedesse il diritto al preavviso in favore dei lavoratori poi assunti dall'impresa subentrante, perché la garanzia occupazionale e l'automatismo del passaggio avrebbero reso irrilevante la mancata osservanza del preavviso; il ricorrente ha inoltre negato che la fattispecie potesse essere ricondotta a un licenziamento soggetto alla regola generale dell'art. 2118 c.c. con obbligo di indennità sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 6 del c.c.n.l. nel senso che, nell'ipotesi di cambio appalto, la disciplina collettiva prevede la previa risoluzione del rapporto con l'impresa cessante e una nuova assunzione, ex novo, presso l'impresa subentrante; ne consegue che non si tratta di cessione del contratto, ma di due rapporti distinti. La cessazione del rapporto con l'impresa cessante avviene, salvo diverso accordo, mediante recesso datoriale e quindi mediante licenziamento soggetto alla regola del preavviso. Poiché nel caso concreto era pacifico che il licenziamento era stato intimato senza rispetto del termine di preavviso, i lavoratori avevano diritto all'indennità sostitutiva. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 6 c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE 6 dicembre 2016
Nel cambio appalto il rapporto con l'impresa cessante si risolve e l'impresa subentrante assume ex novo il personale avente diritto; la garanzia occupazionale non esclude il diritto al preavviso, ma ne comporta una durata ridotta rispetto alla disciplina ordinaria.
art. 1362 c.c.
La clausola collettiva va interpretata secondo il criterio letterale e sistematico, valorizzando il testo complessivo dell'art. 6 e non isolando singoli passaggi.
art. 1363 c.c.
Le disposizioni contrattuali devono essere lette nel loro coordinamento complessivo, ricostruendo la disciplina dell'avvicendamento tra imprese come sistema unitario.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
È richiamato dalla contrattazione collettiva come riferimento alla risoluzione del rapporto tramite recesso datoriale/licenziamento con preavviso.
art. 2118 c.c.
Il preavviso è condizione di liceità del recesso; se il preavviso non è lavorato, il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva.
art. 75 c.c.n.l.
La disciplina collettiva dell'avvicendamento deroga al regime ordinario del preavviso, fissandone uno più breve (15 giorni, o 8 in caso di revoca notificata tardivamente).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la società ricorrente è tenuta all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle clausole sociali di riassorbimento l'assunzione presso l'impresa subentrante non configura cessione del contratto di lavoro se la disciplina pattizia prevede la previa risoluzione del rapporto con l'impresa cessante e una nuova assunzione.
- Se la contrattazione collettiva, nell'avvicendamento tra imprese appaltatrici, disciplina la cessazione del rapporto mediante licenziamento con preavviso, il datore che ometta il preavviso è tenuto all'indennità sostitutiva anche quando sia prevista la continuità occupazionale presso il subentrante.
- La garanzia di una nuova occupazione, pur sostanzialmente equivalente, non elimina di per sé l'interesse del lavoratore a disporre di un tempo di preavviso per organizzarsi o cercare alternative occupazionali.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve essere compiuta in modo testuale e sistematico, attribuendo rilievo al coordinamento delle clausole e alla funzione complessiva della disciplina pattizia.
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