Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2022 del 26/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, imputato in sede penale per fatti commessi quale responsabile dell'Ufficio Tecnico e poi assolto, aveva chiesto al proprio Comune il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo assorbente la circostanza che il difensore fosse stato nominato unilateralmente e non di concerto con l'amministrazione, come richiesto dall'art. 28 del CCNL del comparto enti locali. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché i motivi non avrebbero attaccato specificamente la ratio decidendi della decisione di primo grado; ha inoltre osservato, in via subordinata, che la domanda sarebbe comunque infondata nel merito per mancata nomina concertata del difensore e mancata preventiva sollecitazione all'ente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem e mancata esplicitazione delle ragioni della conferma del primo grado; 2) violazione dell'art. 28 del CCNL, sostenendo che il Comune, ricevuta la comunicazione dell'avviso di garanzia, avrebbe dovuto attivarsi per consentire la difesa o rilevare un conflitto di interessi; 3) violazione dell'art. 28 del CCNL e degli artt. 24 e 27 Cost., assumendo che il diritto di difesa non può essere subordinato all'attesa delle determinazioni dell'amministrazione; 4) ulteriore violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 2031 c.c., invocando un principio generale per cui, in assenza di conflitto di interessi, le spese difensive del dipendente per fatti di servizio gravano sull'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato la decisione su una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specifica censura della ratio decidendi di primo grado, mentre i motivi di ricorso avevano investito soltanto le argomentazioni sul merito, che erano divenute irrilevanti una volta venuta meno la potestas iudicandi sul punto. Il ricorso non ha quindi censurato la vera ragione decisoria, non indicando neppure la specifica norma processuale violata, individuata nella disciplina dell'art. 434 c.p.c. quale parametro rilevante per l'ammissibilità dell'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa carenza di motivazione della sentenza d'appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la controversia è di lavoro e il richiamo non è valorizzato dalla Corte.
art. 28 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
È la disciplina contrattuale invocata per il rimborso delle spese legali del dipendente; la Corte di merito l'aveva interpretata nel senso della necessità della nomina del difensore di concerto con l'amministrazione e della preventiva attivazione dell'ente.
È richiamato in fatto come avviso di garanzia comunicato al Comune, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto attivare le proprie determinazioni.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere l'intangibilità del diritto di difesa del dipendente nel procedimento penale.
art. 27 Cost.
Invocato nel medesimo contesto argomentativo a sostegno della piena difesa dell'imputato.
Richiamato dal ricorrente a fondamento di un preteso principio generale di rimborso delle spese difensive in assenza di conflitto di interessi.
Indicato dalla Corte come norma processuale rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non adeguatamente censurata nel ricorso.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Richiamata come norma che ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Cass. n. 11675/2020
Richiamata come precedente sul principio per cui, quando la decisione dichiara l'inammissibilità e poi esamina anche il merito, le argomentazioni di merito sono irrilevanti e va censurata solo l'inammissibilità.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione, l'eventuale esame del merito è privo di effetti decisori; il ricorso per cassazione deve quindi colpire specificamente la ratio dell'inammissibilità, non le sole argomentazioni di merito.
- La censura per cassazione deve individuare in modo puntuale la norma processuale che si assume violata e spiegare perché l'appello fosse, in concreto, specifico e ammissibile rispetto alla decisione impugnata.
- La mancata contestazione della vera ragione decisoria della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se la parte deduce errori nella motivazione di merito.
- Nei giudizi in cui si chieda il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per fatti di servizio, la controversia può ruotare attorno alle condizioni poste dalla disciplina collettiva applicabile, ma tali profili diventano irrilevanti se il giudice di merito ha deciso in rito sull'inammissibilità dell'impugnazione.
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