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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un ricercatore universitario, impegnato anche in attività assistenziali presso l'azienda ospedaliero-universitaria, volta a ottenere la rideterminazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 per il periodo 10 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013. Il ricorrente sosteneva che, ai fini dell'equiparazione, l'indennità dovesse essere calcolata tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio previsto dai CCNL per i dirigenti medici preposti alla direzione di struttura semplice, assumendo che l'incarico di responsabile di settore fosse sostanzialmente equiparabile. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che non fosse provata la riconducibilità del settore di assegnazione a una struttura semplice, richiedendo la dimostrazione delle caratteristiche organizzative della struttura, dell'autonomia gestionale e delle risorse umane, tecniche e finanziarie gestite. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione illogica e contraddittoria, perché la sentenza avrebbe trasformato una domanda sul quantum in una negazione del diritto; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso su domande/eccezioni asseritamente nuove introdotte solo in appello dall'azienda; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del gravame; 4) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, sostenendo che l'indennità avrebbe natura perequativa e dovesse essere determinata in base alle tabelle di equiparazione, senza indagine concreta sulle mansioni effettivamente svolte, essendo sufficiente la documentazione che attestava il conferimento dell'incarico di responsabile di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva negato in astratto il diritto all'indennità, ma aveva escluso la fondatezza della pretesa di equiparazione al dirigente medico con incarico di struttura semplice per carenza di allegazioni e prova sui requisiti organizzativi della struttura. Ha escluso la violazione dell'art. 345 c.p.c., osservando che nel rito del lavoro la contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda non costituisce eccezione nuova e che la verifica della preposizione a una struttura semplice rientrava nel thema decidendum. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché il vizio di omessa pronuncia non riguarda le questioni pregiudiziali di rito. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, aderendo all'orientamento già espresso in fattispecie sovrapponibili: per quantificare l'indennità perequativa occorre fare riferimento al trattamento del dirigente medico che svolga medesime funzioni e con pari anzianità, secondo l'evoluzione normativa e contrattuale che lega l'equiparazione alla natura dell'incarico e non a una corrispondenza automatica e astratta. La Corte ha anche corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c., confermandone però il dispositivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'azienda ospedaliera; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'università rimasta intimata e non costituita. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761/1979

    disciplina l'indennità perequativa del personale universitario impegnato in attività assistenziale; la sua quantificazione va ricondotta all'equiparazione con il dirigente medico che svolga funzioni corrispondenti, non in modo automatico e astratto.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente, illogica o contraddittoria è infondata se la sentenza d'appello espone una ratio decidendi comprensibile e coerente.

  • art. 345 c.p.c.

    non osta alla mera contestazione in appello dei fatti costitutivi della domanda; la preclusione riguarda le vere eccezioni nuove che introducano un nuovo tema d'indagine.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito, ma solo con riferimento a domande o questioni di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il ricorso non può mascherare sotto la violazione di legge una richiesta di rivalutazione del fatto, riservata al giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per i vizi processuali dedotti, ma non consente di trasformare in errori di procedura censure che attengono alla valutazione del merito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo quando la decisione è comunque conforme a diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per sintetizzare il quadro normativo e contrattuale già ricostruito in precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 502/1992

    il riordino della disciplina sanitaria ha inciso sull'inquadramento della dirigenza medica, rilevante ai fini dell'equiparazione economica.

  • d.lgs. n. 229/1999

    ha introdotto il ruolo unico della dirigenza medica e la differenziazione degli incarichi in base alla complessità della struttura.

  • art. 6 d.lgs. n. 517/1999

    ha previsto un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità e ai risultati, confermando un criterio dinamico di equiparazione.

  • art. 102 d.P.R. n. 382/1980

    stabilisce le equiparazioni economiche del personale universitario con quello medico; per i ricercatori, l'equiparazione è al medico della posizione iniziale.

  • d.P.R. n. 384/1990

    richiamato per il precedente sistema di qualifiche funzionali e per le corrispondenze tra posizioni mediche e qualifiche pubbliche.

  • d.P.R. n. 761/1979

    evoca le tabelle di corrispondenza e il precedente sistema di classificazione professionale medico.

  • CCNL 5.12.1996

    ha disciplinato la transizione dalle qualifiche funzionali alla dirigenza medica di primo e secondo livello.

  • CCNL 8.6.2000

    ha previsto tipologie di incarico per i dirigenti medici e ha collegato il trattamento economico alla natura della struttura e alle responsabilità dell'incarico.

  • art. 27 CCNL 8.6.2000

    individua le tipologie di incarico conferibili al dirigente medico e le caratteristiche delle strutture semplici e complesse.

  • art. 51 CCNL 5.12.1996

    richiamato per la graduazione delle strutture nel previgente sistema contrattuale.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    norma cardine del riordino della dirigenza medica, poi modificata in senso coerente con il ruolo unico e la differenziazione degli incarichi.

Massime di principio

  • L'indennità perequativa spettante al personale universitario impegnato in attività assistenziale non si determina in modo meramente automatico sulla base di corrispondenze astratte, ma deve essere parametrata al trattamento economico del dirigente medico che svolga funzioni e incarico effettivamente corrispondenti, tenendo conto della disciplina normativa e contrattuale vigente nel tempo.
  • Quando la pretesa economica si fonda sull'equiparazione a un dirigente con incarico di struttura semplice, il creditore deve allegare e dimostrare i requisiti organizzativi della struttura di assegnazione, l'autonomia gestionale e le risorse umane, tecniche e finanziarie coinvolte.
  • Nel rito del lavoro, la contestazione dei fatti costitutivi della domanda non costituisce di per sé eccezione nuova in appello; la preclusione opera solo quando la parte introduce un nuovo tema d'indagine idoneo a mutare i termini sostanziali della controversia.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o questioni di merito e non anche in relazione alle eccezioni pregiudiziali di rito.
  • In sede di legittimità non è consentito dedurre sotto la veste della violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato decisorio sia conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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