Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di polizia municipale aveva chiesto, in primo grado, il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto enti locali e il risarcimento del danno da usura psico-fisica, deducendo di avere svolto attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale senza fruire del riposo compensativo e sostenendo che tale prestazione dovesse essere remunerata anche oltre la maggiorazione per il lavoro a turni. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, su impugnazione del Comune, aveva riformato la decisione ritenendo che, per i lavoratori turnisti, la disciplina dell'art. 22 CCNL compensasse interamente il disagio derivante dalla turnazione e che l'art. 24 operasse solo se vi fosse un'eccedenza rispetto all'orario turnato ordinario, oltre ad escludere la prova del dedotto danno e del mancato godimento del riposo compensativo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 22 e 24 CCNL, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per la non cumulabilità delle maggiorazioni e per l'omessa considerazione dei riposi compensativi; violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c. per avere escluso la domanda risarcitoria nonostante la sistematica elusione del riposo settimanale; violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c. per avere negato il danno da usura psico-fisica che egli assumeva in re ipsa; violazione dell'art. 1374 c.c. per avere ritenuto sufficiente la sola indennità di turnazione senza applicare anche l'art. 24 CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che presupponevano un fatto diverso da quello accertato in appello, poiché il giudice di merito aveva accertato che il riposo compensativo era stato effettivamente goduto nei termini previsti e che non vi era stata violazione della disciplina sul riposo settimanale. Nel merito, ha ribadito il principio secondo cui, per il personale turnista, la disciplina dell'art. 22 CCNL 2000 compensa integralmente il disagio dell'articolazione dell'orario e l'art. 24 si applica solo nei casi eccezionali in cui la prestazione sia resa al di fuori del turno assegnato, ossia con eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale. Quanto al danno da usura psico-fisica, la Corte ha escluso che sia in re ipsa per il solo fatto che il riposo sia fruito oltre il settimo giorno, precisando che il risarcimento presuppone la violazione della disciplina legale o contrattuale sul riposo settimanale e che, nel caso concreto, tale violazione non era stata provata. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
Per il personale turnista, la maggiorazione prevista compensa integralmente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro, purché sia rispettato il limite massimo settimanale.
art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
Resta applicabile solo nei casi in cui la prestazione sia resa in giorno festivo con eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, in via eccezionale o occasionale.
È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte rileva che la censura si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che il danno e la violazione del riposo non risultavano provati.
art. 36 Cost.
La tutela del riposo settimanale non impone che esso cada sempre nel settimo giorno consecutivo; il danno risarcibile presuppone una effettiva violazione della disciplina sul riposo.
Il riposo settimanale deve essere assicurato, ma la sua fruizione può avvenire anche in un momento diverso dal settimo giorno se ciò è conforme alla disciplina applicabile.
Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria, ma la Corte esclude la sussistenza del fatto illecito per mancata prova della violazione del riposo.
Invocato a sostegno della pretesa risarcitoria per usura psico-fisica; la Corte non ravvisa una responsabilità datoriale in assenza della violazione dedotta e provata.
Il danno non patrimoniale da usura psico-fisica non è presunto in modo automatico, ma richiede il presupposto della lesione conseguente alla violazione del riposo.
La clausola contrattuale va integrata secondo legge e usi, ma non consente di estendere il trattamento economico oltre i casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro turnista, la maggiorazione economica prevista per la turnazione può assorbire integralmente il disagio organizzativo dell'orario, e non è cumulabile con l'indennità prevista per il lavoro festivo se la prestazione resta entro il turno programmato e nel limite dell'orario complessivo settimanale.
- L'indennità per il lavoro svolto in giorno festivo opera solo quando la prestazione ecceda il normale turno assegnato o sia resa eccezionalmente nel giorno di riposo settimanale spettante al lavoratore.
- Il danno da usura psico-fisica non è in re ipsa per il solo fatto che il riposo settimanale sia fruito oltre il settimo giorno: occorre allegare e provare una effettiva violazione della disciplina legale o contrattuale sul riposo.
- In cassazione non sono proponibili censure che presuppongano una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accertata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata ha già esaminato e risolto la questione fattuale in modo non illogico.
- Il riposo settimanale deve essere garantito, ma la legge non impone necessariamente che cada sempre nel settimo giorno consecutivo, se la diversa collocazione è conforme alla disciplina applicabile e al riposo compensativo riconosciuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25375/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25377/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25380/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25381/2022 del 26/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →