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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un vigile urbano di ottenere, per l'attività svolta in giorni festivi nell'ambito di un sistema di turni, la maggiorazione retributiva prevista dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto enti locali, oltre a un risarcimento del danno da usura psicofisica. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che, per il personale turnista, la disciplina dell'art. 22 del medesimo CCNL compensasse integralmente il disagio derivante dalla prestazione festiva, purché fosse rispettato il limite massimo settimanale, e che l'art. 24 operasse solo quando vi fosse una prestazione eccedente il normale orario assegnato, cioè in caso di lavoro richiesto nella giornata di riposo settimanale spettante al lavoratore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 22 e 24 CCNL, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le due maggiorazioni sarebbero cumulabili e che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare il mancato godimento dei riposi compensativi; (2) violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c., deducendo che il danno era stato domandato proprio per l'illegittimità del turno che impediva il riposo settimanale; (3) violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c., assumendo che il danno da usura psicofisica sarebbe in re ipsa quando il lavoro si svolga oltre il sesto giorno consecutivo; (4) violazione dell'art. 1374 c.c., ribadendo che il lavoro nel settimo giorno non sarebbe compensato dalla sola indennità di turnazione ma anche dalla maggiorazione dell'art. 24 CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui contestavano la ricostruzione della domanda e dei fatti allegati, perché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto degli atti introduttivi né la loro localizzazione nel fascicolo, con violazione degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Nel resto ha ritenuto infondate le doglianze, ribadendo l'orientamento secondo cui, per i turnisti del comparto enti locali, l'art. 22 CCNL compensa integralmente la prestazione resa nei giorni festivi o domenicali quando il limite settimanale sia rispettato; l'art. 24 opera solo se la prestazione è resa in eccedenza rispetto al normale orario e nel giorno di riposo settimanale effettivamente spettante. Quanto al danno da usura psicofisica, la Corte ha ribadito che esso non è automaticamente configurabile per il solo fatto che il riposo cada oltre il settimo giorno, occorrendo la totale soppressione del riposo settimanale in violazione della disciplina legale e contrattuale. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    per il personale turnista compensa integralmente il disagio derivante dalla prestazione domenicale o festiva, quando sia rispettato il limite massimo settimanale

  • art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    si applica solo nei casi di eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia quando la prestazione è richiesta nella giornata di riposo settimanale spettante

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla ricostruzione dei fatti e delle allegazioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha rilevato l'insufficienza delle allegazioni fattuali

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    base formale del primo motivo di ricorso

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale delle censure di violazione di legge formulate nei motivi successivi

  • art. 36 Cost.

    richiamato in relazione al diritto al riposo settimanale e al danno da usura psicofisica; la Corte esclude che imponga il riposo sempre nel settimo giorno

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale parametro del riposo settimanale; la Corte lo interpreta nel senso che il riposo va garantito in ragione di un giorno su sette, non necessariamente nel settimo giorno consecutivo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria

  • art. 2087 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria in relazione alla tutela della salute del lavoratore

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale da usura psicofisica

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'integrazione del contratto collettivo in senso favorevole alla cumulabilità delle indennità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la memoria depositata dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata in relazione alla modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro turnista, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo può essere esclusa quando il contratto collettivo preveda una disciplina speciale e compensativa già idonea a remunerare il disagio dell'organizzazione turnaria, purché l'orario complessivo settimanale e i limiti legali siano rispettati.
  • La maggiorazione ulteriore per lavoro prestato nel giorno festivo o nel giorno di riposo settimanale spetta solo se la prestazione costituisce un'eccedenza rispetto al normale turno assegnato e non quando il servizio festivo rientri nella fisiologica articolazione dell'orario di lavoro.
  • Il danno da usura psicofisica non è in re ipsa per il solo fatto che il riposo venga fruito oltre il settimo giorno; esso è presunto solo quando vi sia la sostanziale soppressione del riposo settimanale in violazione della disciplina legale o contrattuale.
  • Chi censura in cassazione la ricostruzione dei fatti e delle allegazioni deve rispettare puntualmente gli oneri di autosufficienza, riportando il contenuto essenziale degli atti rilevanti e la loro localizzazione nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Il diritto al riposo settimanale deve essere garantito in misura di un giorno ogni sette, ma non implica necessariamente che il riposo cada sempre nel settimo giorno consecutivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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