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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25377/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente della polizia municipale ha chiesto, nei confronti del comune datore di lavoro, il pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale degli enti locali, oltre al risarcimento del danno da usura psico-fisica, assumendo di aver svolto attività lavorativa in giorni festivi e di non aver fruito del riposo compensativo dovuto. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo applicabile la sola disciplina dell'art. 22 del CCNL, che remunererebbe integralmente il disagio del lavoro turnato, e ha escluso la prova del danno. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22 e 24 CCNL, nonché degli artt. 115 e 2697 c.p.c., sostenendo che le due maggiorazioni fossero cumulabili e che la corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla mancata concessione dei riposi compensativi; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c., assumendo che la domanda risarcitoria fosse fondata sull'illegittimità del turno e sulla sistematica elusione del riposo settimanale; 3) violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c., sostenendo che il danno da usura psico-fisica fosse in re ipsa per il solo fatto di aver lavorato oltre il sesto giorno consecutivo; 4) violazione dell'art. 1374 c.c., ribadendo che la prestazione nel settimo giorno doveva essere compensata anche ex art. 24 CCNL perché più gravosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure perché miravano a contestare la ricostruzione della domanda e dei fatti senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; per il resto le ha reputate infondate, confermando l'orientamento consolidato secondo cui, per il personale turnista, l'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000 compensa integralmente il disagio del lavoro festivo o domenicale quando sia rispettato il limite dell'orario settimanale e il riposo compensativo, mentre l'art. 24 opera solo se vi sia un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato o un'effettiva prestazione nel giorno di riposo settimanale al di fuori della disciplina legittimante. Quanto al danno da usura psico-fisica, la Corte ha ribadito che esso non è in re ipsa per il solo spostamento del riposo oltre il settimo giorno: occorre la violazione della disciplina legale e contrattuale sul riposo settimanale, con perdita definitiva del riposo stesso o sua soppressione illegittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    Per il personale turnista remunera integralmente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario, compresa la prestazione resa in giorno festivo o domenicale, quando sia rispettato il limite massimo settimanale e sia garantito il riposo compensativo.

  • art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali

    Si applica solo in presenza di eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, cioè quando la prestazione avvenga eccezionalmente o occasionalmente nella giornata di riposo settimanale spettante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre che la corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti e la domanda; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della mancata fruizione del riposo e del danno; la Corte ha ritenuto che le allegazioni fossero generiche e non idonee a superare la decisione di merito.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro di impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure sono state in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato per le censure di violazione di legge sostanziale; la Corte ha esaminato unitariamente i motivi e li ha respinti per le ragioni indicate.

  • art. 36 Cost.

    Il diritto al riposo settimanale deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette; tuttavia la Corte ha escluso che il riposo debba necessariamente cadere sempre nel settimo giorno consecutivo.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità del turno e la lesione del riposo settimanale; la Corte ha ribadito che la risarcibilità del danno richiede la violazione effettiva della disciplina legale sul riposo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria; la Corte ha escluso il danno in re ipsa in assenza di prova della violazione illegittima del riposo.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato per fondare la pretesa risarcitoria da usura psico-fisica; la Corte ne ha negato l'applicazione automatica in assenza di allegazione e prova della violazione del riposo.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato in relazione al danno non patrimoniale da usura psico-fisica; la Corte ha escluso che il danno sia presunto per il solo fatto di lavorare oltre il sesto giorno consecutivo.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'integrazione del regolamento contrattuale; la Corte ha mantenuto l'interpretazione già consolidata del CCNL.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la memoria depositata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per il personale turnista degli enti locali, la disciplina collettiva che prevede una specifica maggiorazione per il lavoro a turni assorbe il disagio derivante dalla prestazione in giorno festivo o domenicale, purché il lavoro resti entro l'orario complessivo settimanale programmato e sia rispettato il riposo compensativo.
  • La maggiorazione prevista per il lavoro in giorno festivo opera solo quando la prestazione ecceda il normale orario di lavoro assegnato al turno o quando il lavoratore sia chiamato eccezionalmente a lavorare nel proprio giorno di riposo settimanale.
  • Il danno da usura psico-fisica non è in re ipsa per il solo fatto che il riposo settimanale sia fruito oltre il settimo giorno: occorre la prova di una violazione illegittima della disciplina sul riposo, tale da determinare la soppressione o la perdita definitiva del riposo dovuto.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che contestano la ricostruzione dei fatti o della domanda devono rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali; in difetto, sono inammissibili.
  • La tutela risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c. in materia di riposo settimanale richiede l'allegazione e la prova della lesione concreta derivante da una prestazione lavorativa resa in violazione della disciplina legale o contrattuale, non essendo sufficiente il mero spostamento temporale del riposo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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