Cassazione Civile, Ordinanza n. 25375/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La corte d'appello aveva ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del gruppo, con conseguente necessità di considerare, nella verifica degli esuberi, anche i lavoratori dell'altra società e non solo quelli della datrice di lavoro formale; su tale base aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo: vizi di motivazione/sentenza apparente; violazione delle norme sul principio dispositivo e sulla valutazione delle prove; violazione della normativa speciale richiamata; violazione della disciplina del licenziamento collettivo e delle norme societarie sul controllo e sull'imputazione del rapporto; ulteriore violazione di norme del codice della navigazione e regolamenti UE in tema di personale aeronautico. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia notificata dalla ricorrente alla controparte e ha dichiarato l'estinzione del processo per cassazione. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, ritenendo che, ai fini della regolazione delle spese, la parte che ha dato causa al giudizio debba sopportarle. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, perché la declaratoria di estinzione non rientra nel presupposto applicativo previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato nel primo motivo come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
invocati nel secondo motivo in relazione alla dedotta violazione del principio della domanda e della disciplina di allegazione e valutazione delle prove.
art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291
richiamato nel terzo motivo, come modificato dal d.l. n. 134/2008 convertito con l. n. 166/2008.
art. 2 del d.l. n. 134/2008, convertito dalla legge n. 166/2008
richiamato in connessione con la normativa speciale sul settore aeronautico.
art. 5 della legge n. 223/1991
invocato nel quarto motivo quale norma sulla procedura di licenziamento collettivo.
richiamati per sostenere il quadro societario e l'inquadramento del rapporto di lavoro nel gruppo.
richiamato anche nel quarto motivo in tema di valutazione delle prove.
richiamati nel quinto motivo insieme alla normativa regolamentare europea sul personale aeronautico.
Regolamento (CE) n. 859/2008
capo C OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
richiamato quale disciplina tecnica di settore invocata dalla ricorrente.
Regolamento (CE) n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4, punto e)
richiamato nel quinto motivo come normativa europea di settore.
Regolamento (UE) n. 965/2012
Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CC 125
richiamato nel quinto motivo come ulteriore normativa tecnica aeronautica.
la rinuncia al ricorso produce effetti processuali solo se portata a conoscenza della parte controinteressata mediante notificazione o comunicazione ai difensori.
la regolazione delle spese nel caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al giudizio.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
utilizzato per richiamare per relationem le motivazioni di precedenti decisioni conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte nelle forme di legge, comporta l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte resistente.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Nel caso di rinuncia, la liquidazione delle spese resta affidata alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte ricorrente se questa ha dato causa al giudizio.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non integra il presupposto per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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