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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulla prestazione in capitale derivante dalla liquidazione della propria posizione previdenziale integrativa presso il fondo aziendale P.I.A. dell'ENEL, sostenendo che una parte delle somme dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,50% come 'rendimento netto' e non con la tassazione separata applicata dall'Ufficio. Dopo un articolato contenzioso, culminato in un precedente rinvio della Cassazione alla CTR Toscana, il giudice di rinvio ha nuovamente negato il rimborso ritenendo non provata l'esistenza di un rendimento netto investito sul mercato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme sulla tassazione delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi e della precedente decisione rescindente; erronea distribuzione dell'onere della prova; omessa considerazione della documentazione prodotta (certificazione ENEL e perizia di parte); uso improprio dei poteri istruttori del giudice tributario; ultrapetizione nel riesame dell'an del rimborso; nonché vizi motivazionali e di spese processuali. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che il giudice di rinvio si era attenuto ai principi già enunciati e che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato e, quindi, un rendimento netto assoggettabile al regime più favorevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR Toscana in sede di rinvio, perché conforme ai principi consolidati in materia di tassazione delle prestazioni in capitale di fondi previdenziali integrativi antecedenti al d.lgs. n. 124/1993: il trattamento agevolato del 12,50% riguarda solo i rendimenti effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre resta soggetta a tassazione separata la sorte capitale. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di provare l'impiego sul mercato del capitale, l'entità del rendimento e il criterio di attribuzione alle singole posizioni individuali grava sul contribuente che chiede il rimborso; né la certificazione ENEL né la perizia di parte erano sufficienti. Quanto alle spese, è stato confermato che il giudice del rinvio può liquidarle in base all'esito globale della lite, anche ponendole a carico della parte che sia risultata vittoriosa in uno dei gradi ma complessivamente soccombente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con conseguente applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    rendimento netto; aliquota del 12,50%

    La ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento del capitale accantonato sul mercato, non alla sorte capitale o a mere elaborazioni attuariali.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, l'intera prestazione sono soggette a tassazione separata.

  • art. 42, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente e dalla Corte nel quadro del regime fiscale delle prestazioni derivanti da capitalizzazione; la Corte lo coordina con la disciplina del rendimento netto.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1986, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato dal ricorrente tra le norme ritenute violate, senza autonoma elaborazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta conforme al dictum rescindente.

  • art. 2697 cod. civ.

    L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del rendimento netto grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Il ricorrente lo invoca per sostenere l'acquisizione dei fatti non contestati, ma la Corte ritiene comunque non provata la natura di rendimento delle somme.

  • art. 167 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla contestazione dei fatti e alla prova; non esonera il contribuente dall'onere probatorio.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non sostitutiva dell'onere probatorio della parte.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti tracciati dalla Cassazione; la CTR non li ha superati.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Le spese seguono la soccombenza globale; nel rinvio il giudice può porle a carico della parte vittoriosa in un singolo grado ma complessivamente soccombente.

  • art. 111 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo sulle spese e sulla motivazione del capo spese.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per asserita ultrapetizione nel riesame dell'an del rimborso; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 131 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione del capo spese.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza.

  • art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

    Norma procedurale relativa alla trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Norma procedurale relativa alla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, se dovuto, l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali integrativi aziendali anteriori al d.lgs. n. 124/1993, la prestazione in capitale va distinta tra sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e rendimento netto, assoggettabile alla ritenuta del 12,50% solo se effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Il 'rendimento netto' fiscalmente agevolato non coincide con qualsiasi differenza tra quanto versato e quanto erogato: occorre la prova di un effettivo impiego del capitale accantonato in investimenti di mercato e della relativa redditività.
  • Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi impiego del capitale, rendimento conseguito e criterio di imputazione alle singole posizioni individuali; la mera certificazione del datore di lavoro o una perizia di parte non bastano se non spiegano i criteri di calcolo del rendimento.
  • I poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non sostituiscono l'onere probatorio della parte; non possono supplire alla totale mancanza di prova dei presupposti del rimborso.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve riesaminare i fatti nei limiti segnati dal dictum rescindente per verificare se i presupposti fattuali del diritto azionato siano stati provati.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio liquida le spese in base all'esito globale della lite e può porle a carico anche della parte risultata vittoriosa in un singolo grado ma complessivamente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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