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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41266/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2012 con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito del contribuente per l'anno d'imposta 2008. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; la CTR aveva poi rigettato l'appello, rilevando che la controversia riguardava il 2008 e che non poteva essere accolta la domanda di cessazione della materia del contendere, perché collegata a un'istanza di conciliazione riferita a un'annualità diversa, cioè il 2009. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e di norme sul procedimento con adesione, sostenendo che la CTR avesse male interpretato la domanda, avendo ritenuto erroneamente che egli avesse adito direttamente il giudice senza attivare l'accertamento con adesione, mentre la censura reale riguardava il preteso obbligo dell'Ufficio di attivare preventivamente il procedimento e la conseguente invalidità dell'atto; ha inoltre lamentato motivazione apparente e omessa pronuncia. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 38 e 41-bis del D.P.R. 600/1973, dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997 e di norme CEDU/Carta CEDU, assumendo che anche l'accertamento induttivo dovesse rispettare il contraddittorio e il procedimento con adesione, e che la CTR non avesse verificato i presupposti per derogare a tale garanzia.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, per le sentenze soggette al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficiente motivazione; è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in nullità della sentenza, e la motivazione della CTR non era apparente né incomprensibile, avendo spiegato che non vi era violazione del contraddittorio endoprocedimentale poiché il contribuente aveva adito direttamente il giudice senza attivare la fase di adesione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto, salvo specifica previsione di legge; nel caso di specie l'accertamento riguardava l'anno 2008 e non un accertamento sintetico soggetto alla disciplina rafforzata applicabile solo dal 2009. Ha quindi confermato la legittimità dell'atto impositivo senza contraddittorio preventivo e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori importi dovuti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia e erronea interpretazione della domanda; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente o mancante è configurabile solo in ipotesi estreme; nel caso concreto la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente ai fini del "minimo costituzionale".

  • art. 360 c.p.c.

    per le sentenze soggette alla nuova formulazione non è più deducibile l'insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali rilevanti come nullità.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del D.L. 83/2012 richiamata per la nuova disciplina del vizio di motivazione.

  • D.Lgs. 218/1997, artt. 5, 6, 12

    disciplinano l'accertamento con adesione come istituto deflattivo e di contraddittorio precontenzioso; la Corte afferma che l'adesione non è obbligatoria per l'Ufficio e non produce invalidità automatica dell'atto in mancanza di attivazione.

  • D.P.R. 600/1973, art. 38

    il contraddittorio preventivo è espressamente previsto per l'accertamento sintetico solo nella formulazione introdotta dal 2010, applicabile dal periodo d'imposta 2009.

  • D.P.R. 600/1973, art. 41-bis

    richiamato dal ricorrente tra le norme sull'accertamento; la Corte esclude che, nel caso concreto, imponesse un contraddittorio preventivo a pena di nullità.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1

    ha introdotto la nuova disciplina dell'art. 38, comma 7, D.P.R. 600/1973, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione della modifica normativa relativa all'accertamento sintetico.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    invocato dal ricorrente nel quadro del principio di proporzionalità, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità dell'accertamento nel caso concreto.

  • art. 17 Carta CEDU

    richiamato dal ricorrente, senza esito favorevole, nel tentativo di fondare un controllo di proporzionalità dell'atto impositivo.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per le sentenze soggette alla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito sindacare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure una vera anomalia motivazionale che si traduca in nullità della sentenza.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare la ratio decidendi; se il giudice espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito, il vizio non sussiste.
  • Nel sistema tributario, l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto non opera indistintamente per tutti i tributi: esso sussiste, in via generale, per i tributi armonizzati o quando una specifica norma lo preveda espressamente.
  • L'accertamento con adesione è un istituto deflattivo rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione e non costituisce, di regola, un passaggio obbligatorio la cui omissione determini automaticamente la nullità dell'accertamento.
  • Per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori all'entrata in vigore della disciplina dell'accertamento sintetico riformata nel 2010, la mancanza del contraddittorio preventivo non comporta di per sé invalidità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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