Cassazione Civile, Ordinanza n. 17279/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni partecipanti al condominio per ottenere l'accertamento della natura condominiale della terrazza del Condominio Capasso e la rimozione di opere realizzate da due coniugi su tale terrazza, in particolare una veranda/sopraelevazione, ritenute abusive e illegittime. In primo grado la domanda era stata rigettata. In appello, invece, la corte territoriale ha escluso che vi fosse occupazione abusiva dello spazio attiguo al vano ascensore e ostruzione del passaggio al tetto, ma ha ritenuto che la veranda costituisse una sopraelevazione non conforme alla normativa antisismica e ha condannato i coniugi alla demolizione. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello avrebbe trascurato le conclusioni della CTU, secondo cui la veranda non comprometteva la stabilità dell'edificio; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell'art. 8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018 e dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, lamentando che la corte avesse ignorato l'autorizzazione antisismica in sanatoria rilasciata dal Genio Civile; 3) violazione dell'art. 8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione all'art. 3 d.l. 32/2019, assumendo che la disciplina applicata dalla corte fosse superata dalla nuova normativa introdotta dal c.d. Sbloccacantieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alle presunzioni semplici perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione su presunzioni di fatto, ma aveva applicato la presunzione legale di pericolosità delle sopraelevazioni non conformi alla normativa antisismica; ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul vizio motivazionale, osservando che la CTU era stata considerata ma correttamente superata nella qualificazione giuridica dell'intervento come sopraelevazione/adeguamento e non come semplice veranda o intervento locale. Ha giudicato infondata anche la censura sull'autorizzazione antisismica in sanatoria, perché l'art. 36 d.P.R. 380/2001 riguarda la doppia conformità edilizia e non la disciplina antisismica, mentre il titolo rilasciato era comunque fondato su un presupposto fattuale errato. Infine, ha respinto il terzo motivo chiarendo che la sopravvenuta disciplina dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001 non escludeva la necessità dell'autorizzazione preventiva per interventi di adeguamento sismico rilevanti in zona sismica 1, quali le sopraelevazioni. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude che la decisione impugnata si fondasse su un ragionamento presuntivo di fatto; la censura è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte riferita alle presunzioni semplici.
Non opera come parametro decisivo della motivazione della corte territoriale, che ha invece applicato una presunzione legale di pericolosità collegata alla sopraelevazione non conforme alla normativa antisismica.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono richiamati quali parametri del ricorso; la Corte distingue tra doglianze di violazione di legge e vizio di omesso esame, respingendo entrambe nei limiti in cui sono prospettate.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, non è precluso nel caso concreto, perché la decisione di primo grado era fondata sull'adesione alla CTU e quella d'appello aveva invece riformato sul punto.
La Corte lo assume come base della presunzione di pericolosità della sopraelevazione non conforme alla disciplina antisismica e come fondamento del divieto di procedere alla sopraelevazione in mancanza di prova contraria.
art. 8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018
È applicato come norma tecnica che qualifica l'intervento come adeguamento sismico e richiede la verifica della resistenza dell'intero fabbricato, comprese le fondamenta, non della sola veranda.
art. 2 del D.M. 17 gennaio 2018
È richiamato quale base normativa delle norme tecniche per le costruzioni, integrative della disciplina codicistica in materia di sopraelevazione.
La Corte esclude la sua pertinenza alla violazione della normativa antisismica, precisando che la disposizione concerne la doppia conformità edilizia e non la sanatoria sismica.
La Corte afferma che, nella zona sismica di alta sismicità considerata, gli interventi di adeguamento sismico come le sopraelevazioni restano rilevanti e richiedono autorizzazione preventiva.
È richiamato come fonte della riforma introduttiva dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001, ma non tale da escludere la disciplina applicata dalla corte territoriale.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. 32/2019.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di sopraelevazione in edificio esistente, la conformità alla normativa antisismica costituisce un presupposto essenziale della legittimità dell'intervento; in mancanza di tale conformità opera la presunzione di pericolosità richiamata dall'art. 1127, comma 2, c.c., salvo prova contraria specifica.
- La qualificazione di un'opera come semplice veranda, intervento locale o vera e propria sopraelevazione è questione giuridica rimessa al giudice di merito, che può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico quando ne rilevi l'erroneità sul piano tecnico-giuridico.
- Il giudice può valorizzare la consulenza tecnica d'ufficio come fonte di accertamento dei fatti, ma non è vincolato alla sua qualificazione giuridica; può quindi trarre dal medesimo elaborato fatti diversi da quelli prospettati dal consulente e applicare la disciplina normativa ritenuta corretta.
- L'autorizzazione antisismica rilasciata in sanatoria non è idonea a superare l'illegittimità dell'intervento quando sia stata rilasciata su presupposti fattuali non corrispondenti all'opera effettivamente eseguita e non sia stata compiuta la verifica richiesta per l'intero fabbricato interessato dall'adeguamento.
- L'art. 36 d.P.R. 380/2001 riguarda la doppia conformità edilizia e non può essere invocato per sanare o escludere violazioni della disciplina antisismica.
- Negli interventi di sopraelevazione in zona sismica di alta intensità, la verifica di resistenza deve riguardare non solo la porzione aggiunta, ma anche la capacità dell'intero edificio, comprese le fondazioni, di sopportare il nuovo carico.
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