Cassazione Civile, Ordinanza n. 23737/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, ritenendolo tardivo per decadenza. La CTR aveva escluso il raddoppio dei termini di accertamento perché nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza richiamato a base dell'atto vi era solo un riferimento a un procedimento penale presso la Procura di Chiavari, senza prova di un collegamento soggettivo, oggettivo e temporale tra quel procedimento e la contestata evasione. L'Agenzia ha proposto due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione della disciplina sul raddoppio dei termini (art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973; art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972; art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015), sostenendo che il raddoppio spettasse in presenza di elementi di reato e dell'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva instaurazione o definizione del procedimento penale, e richiamando anche la successiva configurazione di una fattispecie di reato tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente sotto il profilo del "minimo costituzionale". Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non si era attenuta al consolidato principio secondo cui, nel regime applicabile ratione temporis, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento rileva l'astratta configurabilità di un reato e la conseguente insorgenza dell'obbligo di denuncia, non essendo necessario che il procedimento penale sia effettivamente iniziato, proseguito o definito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria, che dovrà rivalutare la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini alla luce dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Nel regime ratione temporis i termini di accertamento IRPEF possono essere raddoppiati in presenza dei presupposti di legge collegati a fatti penalmente rilevanti.
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
La stessa regola del raddoppio dei termini vale per l'accertamento IVA nel regime applicabile alla controversia.
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
La disciplina transitoria del 2015 non escludeva l'applicazione del precedente regime per le fattispecie rilevanti nel caso esaminato.
Rileva l'obbligo di denuncia penale quando i fatti posti a base dell'accertamento presentino seri indizi di reato.
È il parametro invocato per censurare la violazione di legge nella statuizione sulla decadenza e sul raddoppio dei termini.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte precisa che, ai fini del raddoppio, non è decisivo l'esercizio dell'azione penale mediante formulazione dell'imputazione.
È la fattispecie di reato tributario richiamata dall'Ufficio come astrattamente configurabile.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, nel regime anteriore alle modifiche legislative richiamate, non è necessario che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata o che il procedimento penale sia giunto a un determinato esito: è sufficiente la presenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.
- La verifica giudiziale deve concentrarsi sulla astratta configurabilità del reato e sulla conseguente insorgenza dell'obbligo di denuncia penale, non sulla prova dell'effettiva apertura o prosecuzione del procedimento penale richiamato nell'atto impositivo.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, anche se la valutazione di merito sia discutibile; non si ha nullità se il giudice espone, sia pure sinteticamente, la ragione decisoria.
- Nel contenzioso sul raddoppio dei termini, il giudice di merito non può limitarsi a escludere la pretesa per mancanza di prova della pendenza di un procedimento penale, ma deve verificare se i fatti accertati integrino comunque i presupposti dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
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