Cassazione Civile, Ordinanza n. 23184/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA 2010 chiesto da una società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società contro il diniego, rilevando due autonome ragioni: la tardiva presentazione della dichiarazione IVA annuale e, comunque, l'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva esistenza del credito chiesto a rimborso. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 57 d.P.R. 633/1972, 112 c.p.c. e 97 Cost., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente negato il rimborso per la mancata/tardiva trasmissione della documentazione richiesta dall'ufficio, conseguenza non prevista dalla norma e in contrasto col principio di neutralità dell'IVA; 2) violazione degli artt. 2 d.P.R. 322/1998, 5 d.lgs. 471/1997 e 2 d.lgs. 472/1997, perché la CTR avrebbe considerato ostativa la tardività della dichiarazione annuale IVA; 3) violazione degli artt. 19, 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972, perché la CTR avrebbe fondato il diniego su cause non previste dalla disciplina del rimborso IVA (tardività della dichiarazione e mancata prova del credito).
La decisione
La Corte ha ritenuto il terzo motivo infondato: il contribuente che chieda il riconoscimento di un credito d'imposta deve provare i fatti costitutivi del credito, e la mera esposizione in dichiarazione non basta. La CTR aveva quindi correttamente posto a carico della società la prova dell'effettiva sussistenza del credito IVA; tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione. Poiché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome, l'infondatezza della censura relativa alla mancata prova del credito rendeva inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, anche i primi due motivi, diretti contro l'altra ratio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte esclude che la disposizione precluda il diniego del rimborso per mancata prova del credito; il riferimento della ricorrente alla norma è ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi.
È invocato dalla ricorrente per prospettare ultrapetizione, ma la censura non viene accolta perché la decisione poggia su autonome rationes e sull'onere probatorio del contribuente.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in connessione al principio di neutralità dell'IVA, ma la Corte non ne ricava limiti al potere del giudice di verificare l'esistenza del credito richiesto.
È evocato dalla ricorrente per contestare la rilevanza della tardività dichiarativa; la Corte non accoglie la censura.
È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione favorevole alla tesi della contribuente.
È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne desume un ostacolo al rilievo della tardività in concreto esaminata.
È richiamato tra le norme sulla disciplina IVA, ma la Corte ribadisce che il credito deve comunque essere provato dal contribuente.
La disciplina del rimborso presuppone l'effettiva esistenza del credito IVA, che resta a carico probatorio del contribuente.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che anche questa disciplina presuppone la sussistenza del credito richiesto a rimborso.
La Corte lo richiama come fondamento del principio generale secondo cui chi pretende un credito deve provarne i fatti costitutivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di rimborso IVA, il contribuente che chieda la restituzione dell'imposta deve provare l'effettiva esistenza del credito vantato; la sua mera indicazione in dichiarazione non è sufficiente a fondare il diritto al rimborso.
- La disciplina del rimborso IVA presuppone la dimostrazione del fatto costitutivo del credito e non impedisce al giudice di negare la pretesa quando il contribuente non abbia assolto l'onere probatorio.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l'infondatezza di una sola censura rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze dirette contro le altre rationes.
- L'accertamento di fatto sulla mancata prova del credito, se compiuto dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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