Cassazione Civile, Ordinanza n. 02095/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto di dichiarare illegittima la clausola di apposizione del termine contenuta in una serie di contratti di lavoro con cui era stata reiteratamente assunta come professore d'orchestra per il ruolo di secondo flauto, deducendo anche la mancata valutazione dei rischi e chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010 e la ricostruzione della carriera con regolarizzazione retributiva e previdenziale. In via subordinata aveva chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la questione di legittimità costituzionale delle norme sul contratto a termine applicate alle fondazioni lirico-sinfoniche. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo: valida la costituzione in giudizio della fondazione a mezzo di avvocato del libero foro; operante un giudicato esterno sui contratti stipulati fino al 27.3.2015, già oggetto di precedente sentenza; legittima l'apposizione del termine perché rispettosi forma scritta, temporaneità e indicazione delle esigenze spettacolistiche o sostitutive; provata la consegna dell'opuscolo informativo sui rischi. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione delle norme sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per aver ammesso la difesa da parte di avvocato del libero foro; 2) violazione delle norme sul giudicato, per avere la Corte territoriale esteso il giudicato a una causa petendi diversa; 3) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, contestando la specificità delle causali dei successivi contratti a termine; 4) omesso esame di fatti decisivi e illogicità della motivazione sulla prova della consegna dell'opuscolo sui rischi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui l'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933 consente, in casi speciali, la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato mediante apposita e motivata delibera, censurabile solo quanto all'esistenza della motivazione e non nel merito della scelta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il giudicato copre l'azione concretamente esercitata in base ai fatti costitutivi allegati e a quelli implicitamente inclusi nella stessa causa petendi, sicché non può essere riproposta la domanda quando restano invariati il fatto principale e il petitum, pur mutando profili argomentativi o interpretativi. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché il terzo si risolveva in una censura di merito sull'apprezzamento della specificità della causale, mentre il quarto non indicava una reale smentita della prova testimoniale valorizzata dalla Corte d'appello e si limitava a contrapporre un diverso esito valutativo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933
consente la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore di un avvocato del libero foro se vi è una apposita e motivata delibera; il controllo giudiziale riguarda solo la presenza della motivazione, non l'opportunità della scelta.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul patrocinio, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione sulla validità della costituzione in giudizio.
il giudicato copre l'azione come concretamente esercitata, in base ai fatti costitutivi allegati e ai fatti implicitamente compresi nella stessa causa petendi.
richiamato nel motivo sul giudicato per sostenere la diversità della domanda, ma la Corte ha escluso che la mera diversa prospettazione giuridica o interpretativa eviti l'efficacia preclusiva del giudicato.
la specificità della causale va valutata in concreto con riferimento alla caratteristica emergente nel contesto lavorativo in cui la prestazione si inserisce, non solo alla sua formulazione formale nel contratto.
d.l. n. 87/2018 conv. nella l. n. 96/2018
richiamato come modifica dell'art. 19 d.lgs. n. 81/2015, senza che la Corte accogliesse la censura della ricorrente.
richiamato come base della domanda risarcitoria conseguente alla dedotta illegittimità del termine.
art. 23, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
indicato nella richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
indicato nella richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente per lamentare disparità di trattamento tra lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e lavoratori del settore privato in tema di conversione del rapporto.
richiamato incidentalmente in relazione all'opuscolo sui rischi, ma non come base decisiva del rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato può essere derogato, nei casi speciali previsti dalla legge, mediante apposita e motivata delibera; la censura in cassazione può riguardare solo l'esistenza della motivazione, non la convenienza della scelta difensiva.
- Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione della medesima azione quando restano identici il fatto principale storicamente individuato e il petitum, anche se la parte deduce nuovi argomenti, profili giuridici o diverse interpretazioni della stessa vicenda.
- In materia di contratto a termine, la specificità della causale va apprezzata in concreto, con riferimento alle esigenze organizzative e lavorative effettive cui la prestazione è destinata ad inserirsi, non essendo sufficiente una critica meramente formale alla clausola.
- Le doglianze di legittimità non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio alla valutazione del giudice di merito; occorre indicare un effettivo fatto decisivo trascurato o una reale smentita del contenuto della prova valorizzata.
- La prova della consegna di documentazione informativa al lavoratore può essere desunta anche da prova testimoniale; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con il contenuto della testimonianza e non con elementi del tutto eterogenei o irrilevanti rispetto al fatto storico accertato.
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