Cassazione Civile, Ordinanza n. 24377/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di una sentenza resa in opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima. L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente e dell'altra originaria destinataria dell'atto, ritenendo: 1) tempestivo l'appello perché l'avviso di liquidazione, pur formalmente tale, ha natura sostanzialmente impositiva e quindi rientra nella sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018; 2) applicabile l'aliquota dell'1% ex art. 8, lett. c), Tariffa parte I, d.P.R. 131/1986, in quanto la sentenza avrebbe natura di accertamento e non di condanna; 3) la base imponibile dovesse essere calcolata solo sulla somma ancora da riscuotere, escludendo quanto già corrisposto a titolo di indennità provvisoria. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 6 d.l. 119/2018, sostenendo che la sospensione dei termini riguarderebbe solo gli atti impositivi e non gli avvisi di liquidazione, qualificabili come atti di riscossione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 8, lett. b), Tariffa parte I, d.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata al 3% come sentenza di condanna, e comunque che la base imponibile dovesse tener conto solo della parte non già versata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che l'avviso di liquidazione aveva natura sostanzialmente impositiva e quindi l'appello era tempestivo per effetto della sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018. Ha accolto invece, per quanto di ragione, il secondo motivo solo nella parte relativa alla base imponibile: ha ribadito che la sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima è una sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, soggetta a imposta proporzionale dell'1%, ma ha precisato che la base imponibile va determinata sull'intero importo accertato dalla sentenza, senza detrarre l'indennità provvisoria già corrisposta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto impugnato nei limiti incompatibili con il principio affermato e ha applicato l'imposta di registro dell'1% sull'intero importo di euro 742.477,80. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
"controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi"
La sospensione dei termini si applica anche alle controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione che, per la loro funzione sostanziale, esprimano una pretesa fiscale maggiore e concreta, quindi abbiano natura impositiva.
art. 8, lett. b), Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Invocato dall'Agenzia per sostenere la tassazione al 3% come sentenza di condanna; la Corte lo ritiene non applicabile alla fattispecie in quanto la sentenza dell'opposizione alla stima non è una condanna.
art. 8, lett. c), Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Si applica alle sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale rese all'esito dell'opposizione alla stima, con imposta proporzionale dell'1%.
Richiamato dalla CTR per affermare che gli atti giudiziari sono tassati anche se ancora impugnabili e che la base imponibile è data dagli importi indicati nell'atto.
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione"
Per l'imposta di registro occorre fare riferimento agli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o atti collegati.
Richiamato per la tempestività della notifica del ricorso per cassazione in assenza di notifica della sentenza impugnata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma che estende al processo tributario il termine semestrale per impugnare previsto dall'art. 327 c.p.c.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza, utilizzate per articolare i motivi di ricorso.
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205/2017
La modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 ha confermato la tassazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti, limitando il rilievo degli elementi extratestuali.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
Ha qualificato la modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 come interpretazione autentica.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione dei termini prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato: anche un avviso di liquidazione può essere considerato atto impositivo se esprime per la prima volta una maggiore pretesa fiscale nei confronti del contribuente.
- Nell'imposta di registro su atti giudiziari, la qualificazione dell'atto va compiuta secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici desumibili dal testo dell'atto, senza utilizzare elementi extratestuali o documenti collegati, salvo diversa previsione di legge.
- La sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione temporanea ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna; pertanto si applica l'imposta di registro proporzionale dell'1%.
- Nella determinazione della base imponibile di tale sentenza occorre considerare l'importo complessivamente accertato dal giudice, poiché l'oggetto del giudizio è la quantificazione dell'indennità nella sua interezza; non rilevano le somme già corrisposte a titolo di indennità provvisoria.
- La detrazione dell'indennità provvisoria già versata può assumere rilievo solo quando il provvedimento giudiziale abbia effettivamente natura di sentenza di condanna al pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata.
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