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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per maggior reddito ILOR e IRPEF, anno d’imposta 1995, emesso nei confronti di un contribuente e poi coinvolgente anche la ricorrente, indicata come co-dichiarante/coniuge. Dopo una prima fase di merito e una precedente cassazione con rinvio, il giudizio di rinvio non veniva riassunto; l’Ufficio procedeva quindi all’iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni già oggetto dell’avviso, e la contribuente impugnava il ruolo/cartella sostenendo, tra l’altro, che non le fosse opponibile la pretesa per difetto di notifica dell’avviso, che non fosse configurabile la sua responsabilità solidale per importi non risultanti dalla dichiarazione, che la sottoscrizione della dichiarazione fosse falsa o non genuina, che vi fossero vizi motivazionali e ultrapetizione della sentenza di appello, e che fossero violati vari parametri costituzionali e norme sulla solidarietà e sulle sanzioni tributarie. I motivi di ricorso erano quattordici e insistevano soprattutto sulla preclusione a contestare il merito della pretesa fiscale, sulla responsabilità del coniuge/co-dichiarante e sulla deducibilità/proporzionalità di imposte e sanzioni.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene che, non essendo stato riassunto il giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 393 c.p.c. l’intero giudizio si sia estinto e che, nella particolarità del processo tributario impugnatorio, ciò abbia determinato la definitività dell’avviso di accertamento originario. Conseguentemente sono precluse tutte le doglianze che miravano a rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria, la riferibilità della dichiarazione, la solidarietà del coniuge e la debenza delle sanzioni. La Corte dichiara inammissibili o infondati i singoli motivi, assorbe quelli dipendenti, condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.c.

    L’estinzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero giudizio; nel processo tributario impugnatorio, ciò comporta la definitività dell’atto amministrativo impugnato.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte lo ritiene inconferente rispetto a questioni ormai precluse dalla definitività dell’avviso.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’impugnabilità/proponibilità della questione; la Corte esclude che possa riaprire il merito di un avviso ormai definitivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento dei vizi denunciabili in cassazione, richiamata nei vari motivi; la Corte rileva in più punti l’inammissibilità per perplessità o improprio uso dei vizi dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia/extra-petizione; la Corte esclude il vizio perché le questioni sollevate attengono comunque a un merito ormai precluso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. per lamentare omesso esame della prova/documentazione; la censura è respinta perché diretta a riaprire il merito dell’accertamento definitivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte non vi ravvisa un vizio idoneo a superare la preclusione derivante dalla definitività dell’avviso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per contestare la solidarietà tributaria e la proporzionalità della pretesa; la Corte non esamina nel merito tali censure perché assorbite/precluse.

  • art. 117 l. 13 aprile 1977, n. 114

    Disposizione invocata dalla ricorrente in tema di solidarietà del coniuge per imposte e sanzioni; la Corte reputa la doglianza preclusa dalla definitività dell’accertamento.

  • art. 3 Cost.

    La Corte dichiara inammissibile la deduzione diretta della violazione costituzionale in cassazione senza previa intermediazione della norma di legge applicata e/o della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella censura sulla solidarietà tributaria; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale favorevole alla possibilità di contestare nel merito la pretesa, ma non decide nuovamente il punto per la preclusione processuale.

  • art. 17 l. 13 aprile 1977, n. 114

    Norma richiamata per fondare la solidarietà del coniuge anche oltre quanto risultante dalla dichiarazione; la Corte ritiene la censura assorbita/inammissibile perché l’avviso è divenuto definitivo.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato con riferimento alla proporzionalità delle sanzioni; la Corte osserva che la questione è travolta dalla definitività dell’avviso, che ricomprende anche le sanzioni.

  • art. 2 d.lgs. n. 472/1997

    Invocato nel motivo sulla responsabilità solidale per sanzioni; la Corte lo ritiene irrilevante a fronte della preclusione sul merito.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per contestare la solidarietà nelle sanzioni; motivo dichiarato inammissibile perché attinente al merito ormai definito.

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Invocato per sostenere l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in difetto di accertamento definitivo/notifica; la Corte replica che la piena conoscenza e l’avvenuta impugnazione dell’avviso rendono definitiva la pretesa e precluso il riesame del merito.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    Richiamato nel motivo finale sulla deducibilità di spese per beni e servizi; il motivo è assorbito perché il rapporto fiscale è già esaurito dalla definitività dell’avviso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario impugnatorio, l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione determina la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, con conseguente preclusione a rimetterne in discussione il merito mediante impugnazioni successive di atti conseguenti.
  • La parte che abbia già partecipato come ricorrente principale al giudizio di impugnazione dell’avviso non può, una volta estinto quel processo, riproporre questioni relative alla riferibilità della dichiarazione, alla genuinità della sottoscrizione o alla propria posizione di coobbligato, perché tali questioni attengono al merito dell’atto ormai consolidato.
  • Le censure in cassazione formulate in modo alternativo e non univoco, come contemporaneamente vizio di motivazione e violazione di legge senza chiara individuazione del parametro violato, sono inammissibili per perplessità.
  • La deduzione diretta della violazione di norme costituzionali in sede di ricorso per cassazione non è ammissibile se non attraverso la corretta intermediazione della norma di legge applicata e, se del caso, della questione di legittimità costituzionale.
  • Quando l’avviso di accertamento diviene definitivo per effetto dell’estinzione del giudizio impugnatorio, restano assorbite anche le doglianze relative alle sanzioni, alla solidarietà del coobbligato e alla proporzionalità della pretesa, ove tutte dipendano dalla contestazione del medesimo rapporto fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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