Cassazione Civile, Ordinanza n. 35917/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale una cassa previdenziale di categoria pretendeva contributi minimi e relativi obblighi contributivi nei confronti di un geometra iscritto all'albo per gli anni 2009-2014. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima l'iscrizione alla Cassa e, conseguentemente, insussistente il credito portato dalla cartella, valorizzando l’assenza di un effettivo esercizio continuativo della professione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa che disciplina l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa, sostenendo che l’iscrizione all’albo fosse sufficiente a far sorgere l’obbligo contributivo, a prescindere dalla continuità dell’esercizio professionale e dalla produzione di reddito; con il secondo ha dedotto che la Corte territoriale avesse indebitamente ristretto l’autonomia regolamentare dell’ente previdenziale, non riconoscendo efficacia alle regole statutarie e deliberative che disciplinano i casi di esclusione o deroga dagli obblighi contributivi, inclusa la posizione del geometra dipendente o assicurato presso altra gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando un proprio precedente conforme, ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale; sono irrilevanti la occasionalità dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non impedisce, di per sé, l’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria, mentre eventuali esoneri o deroghe operano solo nei limiti fissati dalla normativa statutaria e regolamentare della Cassa, la quale può subordinare l’esclusione da contribuzione a specifiche autocertificazioni o attestazioni datoriali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.
art. 1, l. 37/1967
Richiamato tra le norme che disciplinano l’assetto previdenziale dei geometri e l’iscrizione alla Cassa.
Richiamato tra le norme poste a fondamento dell’obbligo contributivo di categoria.
È stata ritenuta erroneamente applicata dalla Corte territoriale; la Cassazione afferma che non può essere usata per subordinare l’obbligo contributivo all’accertamento dell’effettivo esercizio continuativo della professione, se la disciplina statutaria rende sufficiente l’iscrizione all’albo.
art. 1, commi 32 e 33, l. 537/1993
Richiamato quale base della normativa delegata concernente gli enti previdenziali privatizzati.
Richiamati per affermare l’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati nei limiti della legge.
Richiamato nel quadro normativo generale della previdenza obbligatoria.
Richiamati nel quadro della disciplina degli enti e delle forme di previdenza professionale.
Richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, senza una specifica autonoma ratio esplicitata nel testo.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Considerato legittimamente vincolante; la disciplina statutaria fonda l’obbligo di iscrizione e la regolamentazione delle deroghe o esclusioni.
Richiamato insieme alle modifiche interpretative successive come parte della disciplina dell’autonomia regolamentare degli enti previdenziali.
art. 1, comma 763, l. 296/2006
Richiamato come norma interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale di categoria.
art. 1, comma 488, l. 147/2013
Richiamato come ulteriore intervento sul regime della previdenza professionale.
La Corte esclude che l’applicazione delle regole statutarie e regolamentari della Cassa comporti violazione dell’onere della prova; il mancato adempimento degli oneri del contribuente rileva come conseguenza della disciplina vigente.
Massime di principio
- Per la previdenza professionale di categoria, l’iscrizione all’albo può costituire di per sé presupposto sufficiente per l’obbligo di iscrizione alla Cassa e per il versamento della contribuzione minima, anche se l’attività sia svolta in modo occasionale o non produca reddito.
- La mera iscrizione a un’altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente gli obblighi verso la Cassa di categoria; l’eventuale esonero opera solo se previsto dalle norme statutarie o regolamentari dell’ente.
- L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati consente di disciplinare presunzioni di esercizio professionale, condizioni di esonero e oneri documentali a carico dell’iscritto, purché nei limiti della normativa primaria.
- Quando il regolamento della Cassa prevede specifiche condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, il mancato assolvimento di tali oneri documentali legittima l’applicazione della contribuzione senza che ciò integri violazione dell’art. 2697 c.c.
- Il giudice di merito non può escludere l’obbligo contributivo prescindendo dalla disciplina statutaria e regolamentare applicabile, se essa collega l’obbligazione all’iscrizione all’albo e non all’accertamento dell’effettivo esercizio continuativo della professione.
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