Cassazione Civile, Ordinanza n. 09576/2025 del 12/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato e recuperato un credito IVA chiesto a rimborso da una società operante nel settore bioenergetico, ritenendo insussistenti i presupposti del rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972. In primo grado la CTP aveva annullato l’atto, ritenendo non decisivo il tema del "miglioramento su beni di terzi". In appello la CTR ha invece accolto l’appello dell’ufficio, valorizzando il fatto che l’impianto realizzato non fosse di proprietà della società contribuente ma della cooperativa proprietaria del suolo/beneficiaria dell’accessione, con la conseguenza che, secondo i giudici regionali, l’impianto non poteva qualificarsi come bene ammortizzabile della contribuente e quindi non giustificava il rimborso IVA. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’ufficio avesse introdotto in appello una nuova domanda/eccezione difensiva; con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 e degli artt. 934 e 936 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente subordinato il rimborso alla proprietà del bene, mentre il diritto derivava dall’acquisto di beni mobili strumentali dell’impianto e dalla loro autonoma utilizzabilità, oltre che dalla strumentalità dell’investimento all’attività d’impresa; con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 934 c.c. e l’omesso esame del preliminare di costituzione del diritto di superficie, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non autosufficiente, non essendo state riprodotte in modo completo le difese dell’ufficio nei gradi di merito necessarie a dimostrare la novità delle allegazioni in appello. Ha poi ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva commesso un errore di diritto nel far dipendere il rimborso IVA dalla proprietà dell’impianto: ai fini dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 rileva invece la disponibilità del bene in virtù di un titolo giuridico idoneo e la sua strumentalità all’attività d’impresa, non essendo necessaria la proprietà. La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite del 2024 e la necessità di un’interpretazione conforme al diritto unionale, estensiva della nozione di "beni ammortizzabili" in senso funzionale/economico come beni di investimento utilizzati per un periodo medio-lungo nell’impresa. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972
"limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili"
La disposizione va interpretata in senso estensivo e conforme al diritto unionale: non è necessario che il contribuente sia proprietario del bene, essendo sufficiente la disponibilità del bene in forza di un titolo giuridico che ne assicuri il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, purché il bene sia strumentale all'attività d'impresa.
art. 5, comma 5, d.lgs. 471/1990
"sanzione amministrativa pari al 30% del credito rimborsato"
È la norma richiamata dall’atto di recupero impugnato, che sanziona la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile in assenza dei presupposti di legge.
È richiamato come norma che vieta la proposizione di nuove domande/eccezioni in appello nel processo tributario; il motivo relativo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
È richiamato dalla CTR per fondare l’accessione e la proprietà dell’impianto in capo al soggetto proprietario del suolo; la Corte di cassazione precisa però che tale profilo non è decisivo ai fini del rimborso IVA ex art. 30, comma 3, lett. c).
È richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 934 c.c. nel contestare la qualificazione dell’investimento e la proprietà delle opere realizzate.
art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972
È evocato come presupposto generale della detraibilità IVA, collegato alla necessaria strumentalità dei beni all’esercizio dell’impresa.
direttiva 2006/112/CEE
La Corte richiama la disciplina unionale IVA come parametro interpretativo conforme, valorizzando la nozione di "beni di investimento" e il principio di neutralità dell’imposta.
artt. 174, comma 2, lett. a), 188, comma 1, secondo periodo, e comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE
Sono richiamati quale base normativa unionale della nozione ampia di beni di investimento, alla quale occorre conformare l’interpretazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per il dedotto omesso esame di un fatto/documento decisivo, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso dell’eccedenza IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, non è necessario che il bene sia di proprietà del contribuente: è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità in forza di un titolo giuridico idoneo a garantirne il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo.
- La nozione di "beni ammortizzabili" nel sistema IVA va letta in senso funzionale ed economico, come nozione di beni di investimento destinati all’esercizio dell’impresa per un tempo medio-lungo, e non può essere rigidamente ricavata dalle sole categorie civilistiche o dalle regole del bilancio e delle imposte dirette.
- La verifica decisiva per il rimborso non è la titolarità formale del bene, ma la sua strumentalità all’attività d’impresa del soggetto passivo e la riconducibilità dell’investimento a beni utilizzati nell’esercizio dell’impresa.
- In materia tributaria, la deduzione della novità della domanda o dell’eccezione in appello deve essere sorretta da un’esposizione completa e autosufficiente delle difese svolte nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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