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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23577/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale condotta nei confronti di una presunta società di fatto tra due soggetti che avevano acquistato in comproprietà un terreno, ottenuto un titolo edilizio e affidato lavori di costruzione in appalto, con successivo accertamento induttivo per l'anno 2007 ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni, fondato sull'assunto che i medesimi avessero svolto in comune un'attività d'impresa di costruzione e vendita di immobili. I contribuenti hanno impugnato l'avviso e la CTP ha accolto il ricorso; l'Ufficio ha appellato, ma la CTR ha rigettato l'appello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2247 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della società di fatto pur in presenza di indici quali la comproprietà del terreno, il titolo edilizio, il contratto di appalto e un preliminare di vendita mista a permuta, elementi che l'Ufficio riteneva dimostrativi dell'esercizio in comune di un'attività commerciale a scopo di lucro. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 per asserita motivazione apparente o meramente per relationem della sentenza di appello. La Corte ha però ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la società di fatto, ai fini fiscali, richiede la prova effettiva degli elementi costitutivi del vincolo societario e che gli elementi valorizzati dall'Ufficio non bastavano di per sé, soprattutto alla luce dei rapporti di parentela; ha inoltre giudicato infondato il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di merito che aveva respinto la pretesa fiscale fondata sull'esistenza di una società di fatto. Ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito una prova sufficiente dell'effettivo esercizio in comune di un'attività imprenditoriale con affectio societatis, conferimento di beni e servizi e comune alea di utili e perdite, non essendo decisivi i soli indici esterni valorizzati nell'accertamento. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata, reputando che la CTR avesse esposto una motivazione sufficiente e non meramente apparente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo, ma non esonera l'Ufficio dall'onere di provare i presupposti fattuali della pretesa, inclusa l'effettiva esistenza della società di fatto.

  • art. 2247 c.c.

    la società richiede il conferimento di beni o servizi e l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; tali elementi devono risultare provati.

  • art. 2297 c.c.

    la responsabilità dei soci può derivare dall'esteriorizzazione del vincolo sociale, ma l'apparenza verso i terzi è solo indice della reale esistenza della società, non titolo autonomo dell'obbligazione fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge è stata scrutinata nei limiti del sindacato di legittimità, ritenendo infondata la censura sulla qualificazione della fattispecie societaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione o meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della decisione, ritenuta tuttavia sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    norma sul contenuto della sentenza tributaria, non violata perché la CTR ha indicato le ragioni della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla struttura motivazionale del giudizio tributario, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato sulla motivazione in cassazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 446/1997

    richiamato nel calcolo della base imponibile IRAP operato dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, l'esistenza di una società di fatto non può essere desunta dalla sola esteriorizzazione del rapporto o da indici economici isolati: è necessaria la prova, anche presuntiva, di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario, cioè esercizio in comune dell'attività, conferimenti, scopo di lucro e affectio societatis.
  • L'apparenza del vincolo sociale verso i terzi è soltanto un indice rivelatore della società di fatto e non costituisce, da sola, un autonomo titolo per imputare ai presunti soci la responsabilità fiscale.
  • La realizzazione di un immobile in comproprietà, anche con successiva prospettiva di vendita e con finalità lucrativa, non basta di per sé a integrare una società di fatto, poiché il fine di lucro è compatibile con molte operazioni economiche non societarie.
  • In sede di legittimità, l'accertamento della società di fatto compiuto dal giudice di merito è censurabile solo per vizi giuridici o motivazionali rilevanti; l'apprezzamento delle circostanze di fatto non è sostituibile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste soltanto quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente, o affetta da radicale incomprensibilità, restando superate le censure di semplice insufficienza o contraddittorietà.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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