Cassazione Civile, Ordinanza n. 23611/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di concessione avente ad oggetto sei apparecchi da gioco lecito. Il giudice d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato risolto di diritto il contratto, ritenendo che la concedente non avesse consentito, entro il termine assegnato con diffida ad adempiere, la riattivazione e l'utilizzazione dei macchinari. La società concedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo che il distacco delle slot machines, la loro omessa custodia e la stipula da parte della controparte di un affitto di azienda comprensivo dei macchinari integrassero grave inadempimento della concessionaria; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., assumendo che il contratto richiedesse il proprio consenso preventivo per la cessione a terzi del godimento degli apparecchi; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 1454 c.c., contestando la congruità del termine di sette giorni indicato nella diffida ad adempiere inviata dalla controparte per la riattivazione delle macchine. La resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non indicasse in modo corretto una violazione di legge ma mirasse a una rivalutazione delle risultanze fattuali e che, comunque, non si confrontasse con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sull'assenza di una plausibile giustificazione al rifiuto di riattivare gli apparecchi. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non spiegava le ragioni della pretesa violazione dei canoni ermeneutici, ometteva parti della motivazione impugnata e non si confrontava con l'accertamento secondo cui il preteso affitto d'azienda non si era perfezionato e le macchine non erano state fruite dall'affittuaria. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché non si correlava alla motivazione complessiva della sentenza d'appello e non censurava la preliminare affermazione di novità della questione sul termine. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito
art. 1455 c.c.
la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo congruo
art. 1362 c.c.
richiamato tra i canoni ermeneutici, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specificazione della dedotta violazione
art. 1363 c.c.
richiamato tra i canoni ermeneutici, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specificazione della dedotta violazione
art. 1366 c.c.
richiamato tra i canoni ermeneutici, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specificazione della dedotta violazione
art. 1454 c.c.
la censura sul termine assegnato nella diffida è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione complessiva e con la questione di novità rilevata dal giudice di merito
art. 360 c.p.c.
il vizio di violazione di legge presuppone la deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta, la censura attiene al vizio motivazionale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale rito camerale per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se la censura riguarda la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, essa non integra violazione di legge ma investe il merito.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende definitiva la decisione su quel punto e impedisce l'accoglimento del ricorso.
- In cassazione sono inammissibili le censure che introducono per la prima volta questioni nuove implicanti accertamenti di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi di giudizio e in quale atto.
- La deduzione della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede di indicare in modo specifico quali regole di interpretazione siano state violate e per quale ragione, non essendo sufficiente una generica riproposizione della propria lettura del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23577/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23579/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23580/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23612/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23622/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23624/2025 del 20/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →