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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23580/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto, per il 2007, sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra lui e un coerede/cognato, ritenuta operante nel settore della costruzione e vendita di immobili. Secondo l’Ufficio, i lavori svolti su un terreno in comproprietà, il titolo edilizio, il contratto di appalto per le opere in cemento armato e un preliminare di vendita/permuta costituivano indici dell’esercizio in comune di un’attività d’impresa con finalità lucrativa. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 41 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2247 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la società di fatto per difetto di prova, nonostante gli elementi presuntivi offerti; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992, per motivazione apparente o meramente adesiva della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la corretta regola di giudizio, precisando che l’esistenza di una società di fatto ai fini fiscali richiede la prova, anche per presunzioni, di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario: esercizio comune di un’attività commerciale, conferimenti, affectio societatis e concreto assetto societario; la sola apparenza del vincolo verso i terzi non basta. Ha inoltre considerato inammissibile il motivo nella parte in cui pretendeva una diversa valutazione di merito degli indizi. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR non era apparente né meramente adesiva: il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva esposto le ragioni del rigetto dell’appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell’accertamento fiscale, ma la Corte ribadisce che l’esistenza della società di fatto va comunque provata dall’Ufficio secondo i principi generali applicabili all’assetto societario

  • art. 2247 c.c.

    definisce il contratto di società e richiede l’esercizio in comune di un’attività economica a scopo di dividerne gli utili; la Corte lo usa per affermare che servono tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario

  • art. 2297 c.c.

    è richiamato per affermare che, nelle società non regolarmente costituite, la responsabilità solidale può discendere dall’esteriorizzazione del vincolo sociale nei confronti dei terzi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione di legge, ma non la rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o viziata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è ristretto al solo minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    fissa il parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per la pretesa carenza di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata per contestare la motivazione della CTR

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza tributaria

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, l’esistenza di una società di fatto non può essere desunta dalla sola esteriorizzazione del rapporto verso i terzi: occorre la prova, anche presuntiva, di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario, tra cui l’esercizio in comune dell’attività, i conferimenti e l’affectio societatis.
  • La finalità di lucro, da sola, non è sufficiente a integrare una società di fatto, perché è compatibile con qualunque operazione economica svolta da più persone; occorre invece verificare se vi sia un vero assetto di collaborazione imprenditoriale comune.
  • Quando il motivo di ricorso mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario, esso è inammissibile in sede di legittimità se la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile; non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori del minimo costituzionale.
  • La presenza di rapporti di parentela e la comproprietà di un bene, anche se accompagnate da atti negoziali e da iniziative edilizie, non bastano automaticamente a fondare la responsabilità fiscale per attività d’impresa comune, se non emerge la prova dell’effettivo esercizio congiunto dell’attività economica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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