Cassazione Civile, Ordinanza n. 23624/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2010 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IRES, IVA e IRAP, contestando costi non documentati o non inerenti e l'indetraibilità dell'IVA esposta in fatture emesse da società ritenute inserite in un sistema di frodi fiscali. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non provata, neppure per presunzioni, la consapevolezza della frode da parte della destinataria delle fatture, valorizzando l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte delle società fornitrici e il fatto che la contribuente avesse versato l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici, oltre che della disciplina IVA, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la rilevanza degli indizi addotti dall'ufficio e attribuito valore decisivo al solo versamento dell'IVA da parte della contribuente; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla deducibilità/inerenza dei costi; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto la decisione aveva affrontato solo la detraibilità IVA senza pronunciarsi sui costi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il pagamento dell'IVA da parte del cessionario non è indice idoneo, da solo, a escludere la consapevolezza della frode, e che la CTR aveva omesso una valutazione unitaria del compendio indiziario; ha accolto anche il terzo motivo, con assorbimento del secondo, rilevando la mancanza di motivazione sulla ripresa relativa ai costi. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla corte tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
La decisione
La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare il materiale probatorio, sia riguardo alla pretesa indetraibilità dell'IVA in relazione alle presunte operazioni soggettivamente inesistenti, sia riguardo alla deducibilità dei costi contestati come non documentati o non inerenti, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni fiscali relative a operazioni soggettivamente inesistenti: l'ufficio deve provare gli elementi oggettivi della frode e la consapevolezza del cessionario; solo dopo grava sul contribuente la prova contraria.
art. 2727 c.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 2729 c.c. per definire il ragionamento presuntivo fondato su fatti noti e inferenze logiche.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, senza ricorrere a un esame atomistico. Il solo versamento dell'IVA da parte del cessionario non è indice grave della mancata conoscenza della frode.
art. 19, primo comma, d.P.R. 26/10/1972, n. 633
La norma è richiamata per la disciplina della detrazione dell'IVA, esclusa quando l'operazione sia soggettivamente inesistente e il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26/10/1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 19 d.P.R. 633/1972 nel quadro della contestazione sulla detrazione IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro dei motivi relativi a omessa pronuncia e nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo ai costi.
art. 53 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato per sostenere che l'appello della contribuente sui costi non era sorretto da specifiche censure, con conseguente vizio della decisione di accoglimento integrale.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiamato per la nullità della sentenza tributaria in caso di carenza di motivazione.
art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è rimasta assorbita dall'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; se tale prova è fornita, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile.
- Ai fini dell'art. 2729 c.c., il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo unitario e non atomistico: prima va verificata la rilevanza dei singoli elementi, poi la loro convergenza complessiva verso il fatto ignoto.
- Il versamento dell'IVA da parte del cessionario o del committente non costituisce, di per sé, un indice grave, preciso e concordante della sua estraneità alla frode e non è sufficiente a escludere la consapevolezza dell'evasione.
- La sentenza tributaria è nulla se, a fronte di autonome riprese impositive dedotte in giudizio, la motivazione si concentra solo su una di esse e omette del tutto di pronunciare sull'altra o di spiegarne il destino decisorio.
- Nel giudizio tributario l'appello deve essere specifico ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992; la decisione di merito deve dare conto delle censure effettivamente dedotte e delle questioni devolute.
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