Cassazione Civile, Ordinanza n. 23579/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti degli eredi di un contribuente deceduto, fondato sull’assunto che il de cuius e un altro comproprietario avessero costituito una società di fatto finalizzata alla costruzione e vendita di immobili. L’Amministrazione ha ritenuto che l’attività edilizia svolta sul terreno in comproprietà integrasse un esercizio di impresa commerciale comune, con conseguente imputazione di reddito di partecipazione al defunto e recupero delle maggiori imposte. I contribuenti hanno impugnato l’avviso e sia il primo giudice sia la CTR hanno accolto le loro ragioni, escludendo la prova della società di fatto. In cassazione l’Ufficio ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2247 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere non provato l’esercizio in comune di un’attività commerciale e nel disconoscere la configurabilità della società di fatto. Con un secondo motivo ha lamentato violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la sentenza d’appello sarebbe stata solo apparente o motivata per relationem in modo insufficiente o illogico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che, ai fini fiscali, la società di fatto richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario: esercizio comune di un’attività commerciale, conferimenti, affectio societatis e idoneità della condotta a esteriorizzare il vincolo verso i terzi. Gli elementi valorizzati dall’Ufficio (titolo edilizio, appalto per le opere in cemento armato, preliminare di vendita/permuta) non sono stati reputati decisivi, poiché il fine di lucro non basta da solo a dimostrare una società di fatto, potendo ricorrere anche in operazioni economiche non societarie. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR non era meramente apparente: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e nella specie la decisione d’appello conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dall’Ufficio nel sostenere l’accertamento fiscale, ma la Corte ribadisce che l’esistenza della società di fatto deve essere comunque provata nei suoi elementi costitutivi
definisce il contratto di società; per configurare una società di fatto occorrono esercizio in comune dell’attività, conferimenti e scopo di lucro, da provarsi in concreto
l’esteriorizzazione del vincolo sociale può rilevare verso i terzi, ma non sostituisce la prova dell’effettiva esistenza della società ai fini fiscali
la censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d’appello non era priva di motivazione
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della CTR, ma senza esito
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta rispettata dalla CTR
richiamato nel motivo sull’apparenza della motivazione della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del secondo motivo per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo mancanza assoluta o motivazione meramente apparente
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile solo se manca del tutto o è meramente apparente, perché il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale
indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Ai fini fiscali, l’esistenza di una società di fatto non può desumersi dalla sola esteriorizzazione del vincolo o dalla mera partecipazione di più persone a un’operazione economica: occorre la prova concreta di tutti gli elementi costitutivi del rapporto societario.
- La prova della società di fatto può essere fornita con qualunque mezzo, incluse le presunzioni semplici, ma il giudice di merito deve compiere una valutazione rigorosa del complesso degli indizi, verificando esercizio in comune dell’attività, conferimenti, affectio societatis e partecipazione al rischio d’impresa.
- Il fine di lucro, da solo, non è elemento decisivo per la configurazione di una società di fatto, poiché è compatibile anche con operazioni economiche diverse dall’esercizio comune di impresa.
- In cassazione non sono ammissibili censure volte soltanto a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato si limita alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, violato solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello rende comunque percepibili le ragioni della decisione e non si limita a un’adesione apodittica priva di contenuto argomentativo autonomo.
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