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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23612/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di noleggio di una piattaforma: la società utilizzatrice sosteneva che il bene avesse subito una caduta di due livelli sul lato sinistro, con conseguenti danni diretti e indiretti, e chiedeva il risarcimento; la controparte, costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale per un residuo credito da noleggio e per la mancata restituzione di un'altra piattaforma. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale, condannando l'attrice al pagamento di euro 22.500,00 oltre accessori e alla restituzione della piattaforma. In appello, la Corte territoriale rigettava il gravame rilevando la mancanza del fascicolo d'ufficio con la c.t.u., del fascicolo di parte della convenuta e di una missiva del 25 ottobre 2011. Con il ricorso per cassazione la società soccombente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 72 e ss. c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse disposto le ricerche del fascicolo da parte della cancelleria o concesso un termine per la ricostituzione del fascicolo, nonostante mancassero nel fascicolo processuale sia il fascicolo sia l'annotazione del cancelliere sull'avvenuto ritiro. La censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontava specificamente la ratio della sentenza impugnata sulla mancanza del fascicolo d'ufficio e sull'impossibilità di valutare la c.t.u.; inoltre era generica quanto alla prova dell'avvenuto deposito dei fascicoli di parte e mancava dell'indicazione specifica richiesta dall'art. 366 n. 6 c.p.c., nonché della relativa certificazione di cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non conteneva una critica specifica alla statuizione della Corte d'appello sulla mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado e sulla conseguente impossibilità di esaminare la c.t.u.; ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., per la mancata indicazione specifica del deposito del fascicolo di parte e per la mancata produzione della certificazione di cancelleria. Sono stati ritenuti irrilevanti i richiami svolti in memoria, perché non possono integrare ex post il contenuto del motivo. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva delle intimate. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di ricerche/ricostituzione del fascicolo, ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché non specificamente confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 347, comma 3, c.p.c.

    La trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado è un adempimento interno all'ufficio; non grava sulle parti e la sua mancanza non determina di per sé nullità del giudizio di appello, salvo che si alleghi specificamente che dal fascicolo risultano elementi decisivi, traducendosi altrimenti, eventualmente, in vizio di motivazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile perché non indica in modo specifico dove risulti il deposito del fascicolo di parte e non soddisfa l'onere di localizzazione e produzione dei documenti richiamati.

  • art. 168 c.p.c.

    È richiamato per l'indicazione del deposito del fascicolo di parte nel rito anteriore alla riforma; la mancata specificazione del deposito contribuisce all'inammissibilità.

  • art. 72 disp. att. c.p.c.

    Norma, nel testo ratione temporis, evocata per il deposito del fascicolo di parte; la Corte osserva che la ricorrente non ne ha indicato il deposito né ha prodotto la relativa certificazione.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione alla certificazione di cancelleria del deposito del fascicolo; la sua mancata produzione è valorizzata dalla Corte come indice della genericità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non integra, di regola, un motivo autonomo di nullità del giudizio di appello; può rilevare solo se il ricorrente indichi specificamente quali elementi decisivi contenga quel fascicolo e in quale misura la loro mancata considerazione abbia inciso sulla decisione.
  • Il ricorso per cassazione che denunci vizi relativi a documenti o fascicoli deve assolvere rigorosamente all'onere di specificazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., indicando in modo preciso la sede processuale del deposito e la documentazione rilevante; riferimenti generici al fascicolo telematico o cartaceo non bastano.
  • Le argomentazioni svolte per la prima volta in memoria non possono colmare le carenze originarie del motivo di ricorso, poiché l'ammissibilità si valuta in base al contenuto del ricorso introduttivo.
  • Quando la censura non si confronta con una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La trasmissione del fascicolo d'ufficio tra i gradi di merito è un adempimento interno all'ufficio giudiziario e non un onere della parte; la sua omissione non comporta automaticamente invalidità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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