Sentenza del 17/09/2018 n. 1168 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - autorizzazione alle indagini finanziarie - mancata allegazione - non costituisce requisito di validità dell'avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito e richiesto complessivamente circa 142.884 euro per il 2008 e 123.823 euro per il 2009, oltre a interessi e sanzioni. Tra i motivi d’appello ha dedotto la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, l’insufficiente motivazione degli avvisi, l’assenza di ulteriori prove rispetto ai movimenti bancari e l’incompatibilità tra il reddito d’impresa attribuito e le sue condizioni di salute. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che non contenesse una critica adeguatamente specifica alle motivazioni delle sentenze di primo grado. In ogni caso, ha anche respinto la censura relativa alla mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie: tale allegazione non è requisito di validità dell’avviso, poiché l’autorizzazione è un atto interno e preparatorio, non soggetto a obbligo di motivazione. L’accertamento sarebbe illegittimo soltanto se le indagini fossero state svolte senza una preventiva autorizzazione effettivamente rilasciata e se ciò avesse arrecato un concreto pregiudizio al contribuente. È stata inoltre ribadita la necessità, per il contribuente, di fornire una prova analitica e documentale contraria rispetto ai singoli movimenti bancari. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
"motivi specifici dell'impugnazione"
L’appello tributario deve contenere una contestazione specifica e motivata delle statuizioni e del percorso logico-giuridico della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già respinte, senza confronto con la decisione di primo grado, può determinarne l’inammissibilità.
Art. 33 del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato in relazione agli accessi e alle perquisizioni domiciliari, per i quali sussistono specifici requisiti e obblighi di motivazione, distinti da quelli riguardanti l’autorizzazione alle indagini finanziarie.
Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972
È richiamato, insieme all’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, per evidenziare che gli obblighi motivazionali previsti per accessi e perquisizioni domiciliari non si applicano automaticamente all’autorizzazione delle indagini finanziarie.
Art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990
L’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi non è stato ritenuto applicabile all’autorizzazione alle indagini finanziarie, qualificata come atto interno e preparatorio.
Art. 7 della legge n. 212/2000
L’obbligo di motivazione e allegazione riferito agli atti impositivi non comporta l’obbligo di allegare l’autorizzazione alle indagini finanziarie, che non costituisce atto impositivo.
Massime di principio
- La mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie, da sola, non rende nullo o illegittimo l’avviso di accertamento.
- Il contribuente può contestare validamente l’accertamento se dimostra che l’autorizzazione non è mai stata rilasciata preventivamente oppure che la sua mancanza ha prodotto un concreto pregiudizio difensivo o sostanziale.
- Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni fiscali, ma il contribuente deve fornire una prova contraria analitica, documentata e riferita a ciascun movimento contestato; non sono sufficienti giustificazioni generiche o mere dichiarazioni.
- In appello tributario occorre confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza di primo grado e spiegare perché siano errate; la richiesta generica di riforma o la semplice ripetizione delle difese precedenti espone all’inammissibilità.
- La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi può legittimare l’attività accertativa; condizioni personali, malattia o esistenza di una vecchia partita IVA devono essere supportate da elementi specifici idonei a contestare concretamente i redditi e le operazioni presunte.
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