Sentenza del 17/09/2018 n. 846 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro la cartella di pagamento n. 0742010006006053, relativa a 1.800 euro di IVA per l'anno 2005. La società sosteneva che l'IVA non fosse dovuta perché gli apparecchi da intrattenimento erano stati sottoposti a sequestro e quindi non utilizzati, eccependo inoltre l'inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992. L'Agenzia sosteneva invece che l'IVA fosse dovuta in collegamento con l'imposta sugli intrattenimenti (ISI), il cui accertamento era ormai definitivo, e che le questioni relative all'effettivo utilizzo o funzionamento degli apparecchi non fossero più rilevanti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Cagliari ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e confermato la cartella di pagamento. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che l'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 era stato abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010, e che l'appello era stato regolarmente sottoscritto. Secondo la CTR, l'IVA era dovuta in quanto applicata sulla base imponibile dell'ISI e l'accertamento dell'ISI era divenuto definitivo, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla disponibilità, sul sequestro e sul funzionamento degli apparecchi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 110, comma 7, del TULPS
apparecchi e congegni da intrattenimento
La controversia riguardava apparecchi rientranti nella disciplina degli apparecchi da intrattenimento soggetti all'imposta sugli intrattenimenti.
Articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
IVA collegata all'imposta sugli intrattenimenti
L'IVA viene applicata in relazione alla base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; una volta divenuto definitivo l'accertamento dell'ISI, non possono essere rimesse in discussione, nel giudizio sull'IVA, le questioni già definite nell'accertamento presupposto.
Articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992
autorizzazione alla proposizione dell'appello
L'eccezione basata sull'obbligo di autorizzazione è stata respinta perché la disposizione era stata abrogata prima della proposizione dell'appello.
Articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 40/2010, convertito nella legge n. 73/2010
abrogazione dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992
L'abrogazione ha eliminato il requisito di autorizzazione contestato dalla società per la valida proposizione dell'appello dell'Amministrazione finanziaria.
Articoli 23 e 54 del decreto legislativo n. 546/1992
costituzione e controdeduzioni in appello
La società si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni per chiedere la conferma della decisione di primo grado.
Massime di principio
- Quando un tributo è calcolato sulla base imponibile di un'imposta presupposta, l'accertamento definitivo di quest'ultima può rendere non più contestabili, nel giudizio sul tributo collegato, le questioni relative al presupposto, alla base imponibile e al quantum.
- Le contestazioni sull'effettivo utilizzo, sul funzionamento o sul sequestro degli apparecchi devono essere sollevate tempestivamente nel procedimento relativo all'imposta presupposta; se tale accertamento diventa definitivo, possono risultare irrilevanti nel successivo giudizio sull'IVA.
- La mera disponibilità o il possesso degli apparecchi può essere sufficiente a fondare l'imposizione quando la normativa collega il tributo a tale presupposto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, salvo specifiche disposizioni o prove rilevanti nel procedimento corretto.
- Le comunicazioni informali inviate a un ufficio diverso da quello competente possono non essere sufficienti a dimostrare l'inesistenza del presupposto impositivo, soprattutto se non sono state valutate nel procedimento relativo all'imposta principale.
- Le eccezioni processuali devono essere valutate alla luce della normativa vigente al momento della proposizione dell'impugnazione; una disposizione abrogata non può fondare l'inammissibilità dell'appello.
- La decisione non stabilisce in via generale che ogni apparecchio sequestrato sia sempre imponibile: evidenzia invece che, nel caso concreto, l'accertamento dell'imposta presupposta era definitivo e vincolava la successiva controversia sull'IVA.
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