Sentenza del 17/09/2018 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Società e soci - Familiari - Presunzioni - Ricavi in nero - Prelievi e versamenti - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della CTP di Potenza che aveva annullato gli accertamenti relativi a maggiori ricavi societari e maggior reddito di partecipazione. L'Ufficio sosteneva che i versamenti effettuati sui conti correnti personali dei soci, appartenenti a una società a ristretta base familiare, costituissero ricavi occultati della società. La contestazione si fondava sui dati bancari, sulla ristretta compagine sociale, sui rapporti familiari, sull'assenza di altri redditi significativi dei soci e sulla coincidenza temporale di numerosi versamenti con la stagione estiva, periodo di maggiore attività dello stabilimento balneare. L'Ufficio sosteneva inoltre che spettasse ai contribuenti dimostrare l'estraneità all'attività d'impresa delle singole movimentazioni bancarie.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto la legittimità dell'utilizzo dei conti correnti intestati ai soci e della presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie, ritenendo non adeguatamente giustificati i versamenti. In particolare, i versamenti sui conti di C. L. e C. V., pari complessivamente a 76.950 euro, sono stati considerati ricavi societari occultati, ma è stata esclusa dal calcolo la somma di 22.840 euro relativa alla cessione di quote sociali, ritenuta adeguatamente documentata da un contratto preliminare e dai relativi pagamenti. I prelievi, anche superiori a 500 euro, sono stati invece considerati riconducibili alle esigenze personali e familiari, in ragione del loro importo contenuto e dell'assenza di elementi che li collegassero ad acquisti in nero della società. Le sanzioni devono essere calcolate secondo le specifiche disposizioni di legge. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera c), D.P.R. 600/1973
accertamento del maggior reddito d'impresa mediante dati e notizie comunque raccolti
La norma è stata utilizzata come base dell'accertamento analitico-induttivo del maggior reddito societario.
Art. 32 D.P.R. 600/1973
utilizzazione dei dati e degli elementi risultanti dai rapporti bancari
I dati dei conti bancari possono fondare l'accertamento fiscale. In una società a ristretta base familiare, l'utilizzo può riguardare anche conti intestati ai soci, quando elementi presuntivi dimostrino la loro sostanziale riferibilità alla società.
Art. 37 D.P.R. 600/1973
accertamento nei confronti di soggetti interposti o formalmente intestatari
La norma concorre a consentire la valorizzazione di rapporti formalmente intestati a persone fisiche quando risulti, anche per presunzioni, che siano sostanzialmente riferibili all'ente societario.
Cassazione n. 19493/2010, n. 26173/2011, n. 1094/2013 e n. 10480/2018
presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie dei soci in società a ristretta base azionaria
La ristretta base societaria e i vincoli familiari possono costituire elementi presuntivi idonei a collegare alla società le movimentazioni bancarie dei soci. Una volta forniti tali elementi dall'Amministrazione, spetta ai contribuenti dimostrare l'estraneità di ciascuna operazione all'attività d'impresa.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base familiare, i versamenti sui conti personali dei soci possono essere imputati alla società se l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, la sostanziale riferibilità delle disponibilità all'attività d'impresa.
- Dopo che l'Amministrazione ha evidenziato elementi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una giustificazione specifica per ogni singola movimentazione; non è sufficiente una contestazione generica o la mera produzione degli estratti conto.
- La coincidenza tra i versamenti e i periodi di maggiore attività dell'impresa, l'assenza di redditi personali alternativi e l'esistenza di stretti rapporti familiari rafforzano la presunzione di ricavi occultati.
- Le somme documentate come derivanti da operazioni estranee all'attività societaria, come una cessione di quote adeguatamente provata, devono essere escluse dall'accertamento anche se transitano sui conti dei soci.
- I prelievi bancari non sono automaticamente considerati acquisti in nero: importi contenuti e compatibili con le esigenze personali o familiari possono essere ritenuti estranei all'attività d'impresa, soprattutto in assenza di ulteriori elementi di collegamento con la società.
- Per superare efficacemente una presunzione bancaria è necessario indicare la causale, la provenienza e la destinazione di ciascuna operazione, mediante documentazione avente data certa o comunque verificabile.
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