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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 2095 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accise - presupposto impositivo - immissione al consumo nel mercato interno - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del presupposto impositivo ai fini delle accise. La sentenza chiarisce che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. a), del d.lgs. 504/1995, il presupposto è costituito dall'immissione in consumo della merce nel mercato interno. La lett. c) della medesima disposizione non individua un autonomo presupposto d'imposta, ma stabilisce soltanto il momento in cui il presupposto già verificatosi si considera realizzato, nel caso di merci di provenienza comunitaria, con il ricevimento in Italia. Pertanto, se la merce è destinata all'esportazione e non viene immessa al consumo nel mercato interno, il presupposto impositivo non si verifica e il semplice ricevimento della merce in Italia non è sufficiente a far sorgere l'obbligazione tributaria.

La decisione

La sentenza afferma che l'imposta non è dovuta in assenza di immissione al consumo nel mercato interno. Le previsioni relative al ricevimento della merce in Italia rilevano esclusivamente per determinare il momento impositivo quando il presupposto dell'immissione al consumo sia già configurabile; non si applicano, invece, alle merci effettivamente destinate all'esportazione. Il testo fornito non indica gli estremi del dispositivo né specifica se il ricorso sia stato formalmente accolto o rigettato.

Norme richiamate

  • Art. 61, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise)

    Il presupposto impositivo è individuato nell'immissione in consumo nel mercato interno.

    La norma individua nell'immissione al consumo nel mercato interno il fatto generatore dell'accisa. Senza tale destinazione o utilizzo nel mercato interno, non sorge l'obbligazione tributaria.

  • Art. 61, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise)

    Il momento impositivo, per le merci di provenienza comunitaria, è collegato al ricevimento della merce.

    La disposizione determina il momento in cui si considera realizzato un presupposto impositivo già esistente; non crea autonomamente il presupposto e non rende imponibile il mero ricevimento in Italia di merci destinate all'esportazione.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle accise occorre distinguere tra presupposto impositivo e momento impositivo: il primo consiste nell'immissione al consumo nel mercato interno, mentre il secondo individua quando tale fatto si considera realizzato.
  • Il mero ingresso o ricevimento della merce in Italia non comporta automaticamente l'applicazione dell'accisa se è dimostrato che la merce era destinata all'esportazione e non è stata immessa al consumo nel mercato interno.
  • Le norme che fissano il momento impositivo non possono essere interpretate in modo da sostituire o ampliare il presupposto dell'imposta.
  • In situazioni analoghe, è decisiva la prova della destinazione effettiva della merce e dell'assenza di immissione al consumo nel territorio interno; la documentazione commerciale, doganale e di trasporto può assumere particolare rilievo.

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