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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 2111 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Intimazione di pagamento - richiamo numerico all'atto presupposto - motivazione - è sufficiente. Processo tributario - esibizione di documenti in appello - perizia - mancata produzione in primo grado - violazione del principio di doppio grado di giudizio - è tale - inammissibilità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava, da un lato, la sufficienza della motivazione dell’intimazione di pagamento, sostenendo che il semplice richiamo numerico alla cartella esattoriale presupposta non consentisse di comprendere le ragioni della pretesa fiscale. Dall’altro lato, contestava il computo degli interessi dovuti dall’Ufficio mediante una perizia contabile prodotta soltanto in appello, sebbene fosse già disponibile e non fosse stata depositata nel giudizio di primo grado.

La decisione

La contestazione relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata: il richiamo alla cartella esattoriale, individuata tramite il relativo numero, è sufficiente a consentire al destinatario di identificare con precisione la pretesa fiscale e le sue ragioni, anche a distanza di molti anni. È stata invece dichiarata inammissibile la produzione in appello della perizia contabile non depositata tempestivamente in primo grado. L’ammissione di tale documento avrebbe violato il principio del doppio grado di giudizio, poiché avrebbe introdotto per la prima volta in appello una contestazione documentata sul calcolo degli interessi.

Norme richiamate

  • Principio di sufficienza della motivazione degli atti tributari

    L’intimazione di pagamento è adeguatamente motivata quando richiama in modo preciso l’atto presupposto, come la cartella esattoriale, identificandolo mediante il numero, purché il destinatario possa individuarlo e comprendere la pretesa fiscale anche a distanza di tempo.

  • Principio del doppio grado di giudizio e preclusione della produzione documentale tardiva in appello

    I documenti già disponibili ma non prodotti nel giudizio di primo grado non possono essere introdotti per la prima volta in appello quando ciò comporti una nuova contestazione o alteri l’oggetto del giudizio, come nel caso della perizia contabile sul calcolo degli interessi.

Massime di principio

  • Un atto della riscossione può essere motivato anche mediante rinvio a un atto precedente, se quest’ultimo è identificato con precisione e il contribuente può reperirlo e comprenderne il contenuto.
  • Il semplice decorso del tempo non rende automaticamente insufficiente il richiamo all’atto presupposto, se il riferimento numerico consente di individuare esattamente la cartella o il provvedimento richiamato.
  • Le prove e i documenti già disponibili devono essere prodotti tempestivamente in primo grado; la loro introduzione tardiva in appello può essere dichiarata inammissibile.
  • Una perizia depositata per la prima volta in appello non può essere utilizzata per introdurre nuove contestazioni tecniche, come la contestazione del calcolo degli interessi, se tali questioni non sono state adeguatamente documentate nel primo grado.
  • Chi intende contestare un’intimazione di pagamento dovrebbe verificare sia la concreta individuabilità dell’atto presupposto sia la tempestiva produzione di tutti i documenti necessari a dimostrare gli errori della pretesa.

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