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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 856 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto costi per 50.000 euro, ritenendo fittizie o sovrafatturate le operazioni relative alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto presso alcuni capannoni industriali. L’Ufficio aveva fondato la propria ricostruzione principalmente su scritture extracontabili rinvenute dalla Guardia di Finanza, sull’utilizzo di mezzi presi a noleggio o appartenenti alla società incaricata dei lavori e sulla supposizione che il prezzo fosse stato gonfiato per ottenere maggiori finanziamenti pubblici. La società ha contestato l’insufficienza della prova, sostenendo l’effettiva esecuzione dei lavori, la regolarità della contabilità e la piena corrispondenza tra fatture e pagamenti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto che gli appunti extracontabili fossero generici e non idonei a dimostrare la fittizietà o la sovrafatturazione delle operazioni. L’Amministrazione non ha provato né che i lavori non fossero stati eseguiti né che i prezzi fossero incongrui, considerando adeguate la documentazione contabile, la prova dei pagamenti e la dettagliata descrizione delle opere e dei costi fornita dalla società. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rifondere 2.900 euro per le spese di giudizio.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori concreti e sufficienti per dimostrare la fittizietà delle operazioni, la mancata esecuzione dei lavori o la sovrafatturazione; mere supposizioni non sono sufficienti.
  • Scritture extracontabili generiche, imprecise o non univocamente riferibili a operazioni effettivamente realizzate possono essere considerate semplici appunti o bozze e non costituiscono necessariamente prova della falsità dei costi contabilizzati.
  • L’utilizzo di beni strumentali appartenenti a terzi o acquisiti tramite noleggio non dimostra, da solo, che i lavori siano inesistenti o che le fatture siano fittizie: occorre valutare l’intera organizzazione dell’intervento e le caratteristiche tecniche dell’attività svolta.
  • La congruità del prezzo deve essere valutata considerando concretamente la dimensione dell’area, la difficoltà e la specializzazione dei lavori, i mezzi impiegati, i tempi, l’accessibilità del luogo e le altre condizioni dell’intervento; non è sufficiente un confronto astratto con una tariffa presunta.
  • La regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza tra fatture e pagamenti e una dettagliata documentazione delle prestazioni costituiscono elementi rilevanti a sostegno dell’effettività e dell’inerenza dei costi.
  • Quando l’accertamento non documenta adeguatamente né l’esistenza della violazione né la quantificazione del maggior reddito, il giudice può annullare l’avviso e porre le spese a carico dell’Amministrazione soccombente.

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