Ordinanza n. 53/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 452/2024 con cui è stata annullata la nota della dalla Regione Abruzzo del 29 aprile 2019, prot. n. RA/0126967/19/DPF009, avente ad oggetto “Società I.N.I. S.p.A. - Riscontro istanza di accreditamento del 28/11/2018 (ns. prot. RA/0333934/18 del 29/11/2018. Improcedibilità” e, così facendo, ordinare di riprovvedere sull’istanza presentata dalla società INI SpA in data 28 novembre 2018; e, comunque, adottare ogni opportuna misura attuativa volta ad assicurare l’ottemperanza del suddetto pronunciamento di questo Tribunale n. 452/2024, considerando inefficaci gli atti emessi in sua violazione e/o elusione, ancorché non conosciuti, nominando all’uopo un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Regione Abruzzo; fissare una somma di denaro a titolo di astreintes ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione della pronuncia ottemperanda posta in essere dall’Amministrazione resistente; annullare la nota prot. n. 0482318/24 assunta dalla Regione Abruzzo l’11 dicembre 2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto: “Istanza di accreditamento del 28.11.2018. Sentenza TAR Abruzzo L’Aquila n. 425/2024 pubblicata il 07.11.2024 - Accoglimento parziale Ricorso n. 452/2019 R.G., proposto da Istituto Neurotraumatologico Italiano SPA - Comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - Preavviso di diniego”, e, per l’effetto, ordinare alla Regione Abruzzo, all’esito delle osservazioni presentate dalla ricorrente il 21 dicembre 2024, di adottare il provvedimento definitivo in ordine all’istanza di accreditamento presentata dalla Casa di Cura INI Canistro in data 28 novembre 2018; dichiarare l’illegittimità, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo, del silenzio-inadempimento come in narrativa serbato dalla Regione Abruzzo, in relazione all’istanza presentata in data 28.11.2018 dalla ricorrente; per l'effetto, ordinare alla Regione Abruzzo di assumere il provvedimento finale richiesto dall’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007, in conformità a quanto statuito dal TAR L’Aquila, con la sentenza n. 452/2024; disporre, anche in questo caso, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa Amministrazione ai sensi dell'art. 117, 3° comma, c.p.a.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Istituto Neurotraumatologico Italia SpA il 7 luglio 2025: per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità: - della deliberazione di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 17 aprile 2025, recante il n. 236, avente ad oggetto “TAR Abruzzo L’Aquila sentenza n. 425/2024 - Contenzioso Abruzzo istanza accreditamento posti letto - disposizione”, comunicata alla ricorrente in data 23 aprile 2025; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 452/2024, preavviso di diniego sull'istanza di accreditamento e successiva deliberazione regionale di rigetto
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata aveva chiesto nel 2018 l'accreditamento di ulteriori posti letto ospedalieri per acuti e di riabilitazione. La Regione aveva dichiarato improcedibile l'istanza per l'assenza del bando regionale. Tale nota era stata annullata dal TAR con sentenza n. 452/2024, che aveva ritenuto insufficiente la motivazione regionale sul fabbisogno sanitario, respingendo però la domanda volta a imporre la pubblicazione del bando, in ragione della discrezionalità tecnica regionale sulla necessità di una nuova ricognizione del fabbisogno. In esecuzione della sentenza, la Regione ha adottato un preavviso di diniego, al quale la società ha presentato osservazioni, senza tuttavia emanare tempestivamente un provvedimento conclusivo. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato, l'annullamento del preavviso, la declaratoria di illegittimità del silenzio, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato la deliberazione di Giunta n. 236 del 17 aprile 2025, di rigetto dell'istanza, impugnata con motivi aggiunti per violazione del giudicato, della disciplina sull'accreditamento e del procedimento amministrativo, nonché per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, errore sui presupposti e disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né le questioni di rito né il merito, né ha regolato le spese. Ha ritenuto la causa non matura per la decisione a causa della successione degli atti e della necessità di verificare in modo puntuale il fabbisogno sanitario considerato dalla Regione nel provvedimento definitivo di diniego impugnato con motivi aggiunti. Ha quindi disposto un'istruttoria, ordinando alla Regione Abruzzo di depositare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata di chiarimenti, corredata dalla documentazione, con specifico riferimento al fabbisogno posto a base del diniego. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese è stata sospesa.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di esecuzione del giudicato; l'ordinanza non definisce ancora la portata della violazione dedotta.
Richiamato in relazione alle misure di ottemperanza, alla nomina del commissario ad acta e alla richiesta di astreinte; ogni decisione è riservata.
Richiamato per l'azione contro il silenzio e per l'eventuale nomina del commissario ad acta; la relativa domanda non è ancora decisa.
Richiamato con riguardo al preavviso di diniego e alle osservazioni della ricorrente; il TAR non ha ancora valutato la legittimità degli atti.
Richiamato in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento; la questione è ancora pendente.
art. 6 l.r. Abruzzo n. 32/2007
Richiamato quale disciplina regionale della procedura di accreditamento e del bando; non è stata ancora resa una decisione sul merito.
Richiamata dalla ricorrente e considerata tra i parametri della controversia, senza interpretazione definita nell'ordinanza.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
Richiamato tra i parametri della disciplina dell'accreditamento istituzionale; nessuna applicazione conclusiva è stata ancora operata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla programmazione della rete ospedaliera e al fabbisogno; il TAR ha disposto approfondimenti istruttori senza ancora pronunciarsi.
decreto del Commissario ad acta n. 79/2016
Richiamato quale atto di riordino della rete ospedaliera e parametro dell'istanza di accreditamento; la sua rilevanza rispetto al diniego definitivo deve essere verificata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la successione degli atti adottati dall'amministrazione e il contenuto del provvedimento sopravvenuto rendono necessario verificare la concreta esecuzione del giudicato, il giudice può sospendere ogni decisione e disporre un'istruttoria prima di pronunciarsi sulle domande di ottemperanza, annullamento e silenzio.
- In una controversia sull'accreditamento sanitario, la verifica della legittimità del diniego richiede l'acquisizione di chiarimenti e documentazione sul fabbisogno sanitario concretamente considerato dall'amministrazione, non essendo sufficiente un richiamo generico alla programmazione sanitaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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