Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Questore di Treviso che vietano per sei anni l'accesso, sul territorio nazionale ed estero, ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive e alle aree di transito per raggiungerli
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti del Questore adottati il 1° ottobre 2025, deducendo censure di illegittimità non dettagliate nell'ordinanza, oltre a contestare gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di notizia di reato della DIGOS. Dalla motivazione emergono, in particolare, contestazioni relative alla loro partecipazione a una violenta rissa tra tifosi, alla sufficienza del quadro probatorio, alla mancata individuazione del tifoso ferito durante il controllo del minivan, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla durata e all'estensione territoriale dei divieti. I ricorrenti risultavano inoltre destinatari di precedenti D.A.SPO. e, secondo l'accertamento richiamato dal giudice, stavano raggiungendo la squadra di calcio nel luogo di ritiro, in violazione di tali precedenti provvedimenti.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi non fossero assistiti da sufficienti elementi di fondatezza. Ha valorizzato le sommarie informazioni concordi di due testimoni oculari, secondo cui alla rissa avevano partecipato anche tifosi poi allontanatisi a bordo di un minivan, la cui targa era stata segnalata e i cui occupanti includevano i ricorrenti. La mancata individuazione del tifoso ferito nel successivo controllo del veicolo non è stata ritenuta decisiva, essendo plausibile che il ferito si fosse spostato su altro mezzo oppure che la lesione, consistente in un taglio nella parte interna del labbro, non fosse stata rilevata. Il giudice ha distinto il giudizio amministrativo sul D.A.SPO. dal procedimento davanti al giudice ordinario relativo all'obbligo di comparizione presso un comando di polizia, rilevando che il primo è autonomo e non richiede il medesimo standard probatorio. Ha inoltre considerato i precedenti di polizia dei ricorrenti e la violazione di precedenti D.A.SPO. quali elementi idonei a fondare una prognosi negativa sul futuro comportamento e la necessità preventiva di impedire l'avvicinamento ai luoghi delle competizioni sportive. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta vizio insanabile, in ragione delle esigenze di celerità connesse alla natura preventiva della misura. Sono state invece riservate al giudizio di merito le censure sulla durata dei D.A.SPO. e sull'ampiezza spaziale dei divieti. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché le amministrazioni si sono costituite con atto di mera forma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a un D.A.SPO., il giudice può ritenere sufficiente, ai fini del fumus, un quadro indiziario fondato su dichiarazioni testimoniali concordanti e su successivi riscontri di polizia, senza che sia necessario raggiungere lo stesso standard probatorio richiesto nel distinto procedimento relativo all'obbligo di comparizione.
- La mancata individuazione della persona ferita durante il controllo degli occupanti di un veicolo non esclude, di per sé, la rilevanza degli elementi testimoniali sulla partecipazione alla rissa, quando risultino plausibili spiegazioni alternative della mancata individuazione.
- La violazione di precedenti D.A.SPO., unitamente ai precedenti di polizia e alla partecipazione a episodi di violenza tra tifosi, può fondare una prognosi preventiva di pericolosità e giustificare il divieto di avvicinamento ai luoghi delle manifestazioni sportive.
- Nel procedimento diretto all'adozione di un D.A.SPO., la mancata comunicazione di avvio non determina necessariamente l'illegittimità della misura, quando le esigenze di celerità e la natura preventiva del provvedimento siano incompatibili con il differimento dell'intervento amministrativo.
- Il giudizio amministrativo sulla legittimità del D.A.SPO. è autonomo rispetto al giudizio davanti al giudice ordinario concernente l'obbligo di comparizione presso un comando di polizia.
- In sede cautelare, le censure relative alla durata e all'estensione territoriale del D.A.SPO. possono essere riservate alla fase di merito quando richiedano un esame approfondito non compatibile con il sommario scrutinio cautelare.
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