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Legge

L.R. Abruzzo 60/2023

Attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70 - Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 60/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo in attuazione del d.m. 2 aprile 2015, n. 70, rinviando al documento allegato e al relativo addendum. Salva l’organizzazione del PDTA per la malattia renale acuta e cronica, con possibile rimodulazione di UO e posti letto di emodialisi da parte delle ASL. Prevista invarianza finanziaria.

Riordino della rete ospedaliera regionale abruzzese

Riordino della rete ospedaliera regionale abruzzese

La legge della Regione Abruzzo approva il riordino della rete ospedaliera regionale in attuazione degli standard di cui al d.m. 2 aprile 2015, n. 70. La disciplina sostanziale è contenuta nel documento allegato “Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete ospedaliera” e nel relativo addendum, che costituiscono il riferimento operativo per l’assetto della rete.

Ambito di applicazione e fonte attuativa

Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e si inserisce nel quadro della riorganizzazione della governance sanitaria regionale. La legge recepisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera previsti dal decreto ministeriale richiamato, demandando agli allegati la concreta articolazione della rete ospedaliera.

Malattia renale acuta e cronica

Per la malattia renale acuta e cronica resta fermo l’organizzazione già prevista dal relativo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) e dagli allegati approvati con d.g.r. 10 giugno 2019, n. 328. È tuttavia consentita la rimodulazione delle Unità Operative e dei posti letto di emodialisi in funzione del fabbisogno, con attuazione demandata ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali.

Assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie Locali

Le ASL possono modificare, nel rispetto dell’invarianza delle risorse, dei bacini di utenza e della rete assistenziale regionale, le attribuzioni delle Unità Operative Complesse (UOC), delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) e delle Unità Operative Semplici (UOS). La norma consente quindi un adattamento organizzativo interno, purché coerente con la pianificazione regionale e senza alterare l’equilibrio complessivo delle risorse disponibili.

Profili finanziari

L’applicazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La riorganizzazione della rete ospedaliera deve dunque essere realizzata a legislazione vigente e senza incremento di spesa regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica. Non emergono limiti temporali di applicabilità o discipline transitorie ulteriori rispetto all’operatività dal 30 dicembre 2023.

Testo integrale

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