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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: tre provvedimenti del Questore di Treviso che vietano per tre anni l’accesso, sul territorio nazionale ed estero, ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e alle relative vie di transito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione emanante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti del Questore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti, tra cui la comunicazione di notizia di reato della DIGOS. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure riferite alla ricostruzione dei fatti, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla durata eccessiva e all’ampiezza spaziale dei divieti. I ricorrenti contestavano, in particolare, il loro coinvolgimento nella violenta rissa verificatasi in occasione di una manifestazione sportiva; la ricostruzione amministrativa si fondava su sommarie informazioni testimoniali e sul successivo controllo di un minivan indicato come mezzo di allontanamento di tifosi coinvolti nello scontro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi non presentassero sufficienti elementi di fondatezza. Ha attribuito rilievo concordante alle dichiarazioni dei due testimoni oculari, secondo cui alla rissa avevano partecipato anche i tifosi poi allontanatisi a bordo del minivan, tra i quali figuravano i ricorrenti, come accertato dal successivo controllo di polizia. La mancata individuazione del tifoso ferito tra gli occupanti del veicolo non è stata ritenuta decisiva, essendo plausibile che il ferito si fosse spostato su altro mezzo o che la lesione, consistente in un taglio nella parte interna del labbro, non fosse stata rilevata. Il TAR ha inoltre considerato rilevanti i precedenti di polizia dei ricorrenti, indicativi di una propensione all’inosservanza delle norme poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta vizio insanabile, in ragione delle esigenze di celerità connesse alla natura preventiva dei D.A.SPO. Sono state invece riservate alla fase di merito le censure relative alla durata triennale e all’ampiezza spaziale dei divieti. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris nella fase di sommario esame e ha respinto la sospensione dei provvedimenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un D.A.SPO. può essere respinta quando gli elementi sommariamente acquisiti — comprese concordanti dichiarazioni testimoniali e successivi accertamenti di polizia — rendano plausibile il coinvolgimento del destinatario nei fatti violenti posti a fondamento della misura.
  • La mancata individuazione della persona ferita tra gli occupanti del veicolo indicato come mezzo di allontanamento non esclude, di per sé, la plausibilità della ricostruzione dei fatti, quando siano ragionevolmente prospettabili spiegazioni alternative compatibili con gli elementi istruttori raccolti.
  • I precedenti di polizia del destinatario possono essere valorizzati, in sede cautelare, quali elementi indicativi di una propensione all’inosservanza delle norme poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento diretto all’adozione di un D.A.SPO. non determina necessariamente l’illegittimità cautelarmente rilevante della misura, in considerazione delle esigenze di celerità connesse alla sua natura preventiva e alla finalità di evitare ulteriori turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Le censure relative alla proporzionalità della durata e all’estensione territoriale di un D.A.SPO. possono richiedere un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare e possono essere riservate alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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