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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Venezia, unitamente agli atti informativi e istruttori presupposti e agli eventuali atti conseguenti incidenti sulle autorizzazioni e sui contratti della società

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Venezia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, nonché gli atti informativi e istruttori richiamati, provenienti dalla Guardia di Finanza, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dai Carabinieri, e gli eventuali provvedimenti conseguenti volti alla revoca o al diniego di autorizzazioni, concessioni o volture, ovvero a impedire la prosecuzione dell’attività d’impresa nei rapporti con soggetti pubblici e privati. In sede cautelare la ricorrente ha inoltre dato atto dell’adozione di misure di self-cleaning. Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero un approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato l’udienza pubblica per l’11 giugno 2026. Ha tuttavia ravvisato un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’interdittiva, in particolare rispetto ai contratti con la Pubblica Amministrazione già in corso di esecuzione.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta parzialmente nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha sospeso, fino alla definizione del giudizio di merito, gli atti impugnati esclusivamente per consentire alla società la prosecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione già in corso di esecuzione al momento dell’adozione dell’informazione interdittiva. Non è stata disposta una sospensione generalizzata dell’interdittiva né è stata anticipata la decisione sulla sua legittimità, poiché le questioni richiedono l’approfondimento della fase di merito. La misura è stata adottata dopo il bilanciamento degli interessi coinvolti, in ragione del danno grave e irreparabile prospettato e anche considerando l’avvenuta assunzione di misure di self-cleaning. L’udienza pubblica di merito è stata fissata all’11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    È la disposizione indicata quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia impugnata; l’ordinanza non definisce in via di merito la legittimità dell’atto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto, disponendo una sospensione limitata degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’esecuzione di un’informazione interdittiva antimafia può arrecare un danno grave e irreparabile alla prosecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione già in corso, il giudice può sospendere gli effetti dell’atto in misura limitata e temporanea, consentendo esclusivamente la prosecuzione di tali contratti fino alla definizione del giudizio.
  • La presenza di questioni che richiedono un approfondimento proprio della fase di merito non impedisce l’adozione di una misura cautelare provvisoria, qualora sussista un danno grave e irreparabile e il bilanciamento degli interessi coinvolti giustifichi la sospensione.
  • L’adozione di misure di self-cleaning da parte dell’impresa destinataria di un’interdittiva antimafia costituisce un elemento valutabile nel bilanciamento cautelare, senza determinare di per sé l’accertamento della legittimità o l’illegittimità dell’interdittiva.
  • La sospensione cautelare di un’interdittiva antimafia può essere conformata dal giudice in modo selettivo, limitandola ai rapporti contrattuali già in corso al momento dell’adozione dell’atto e senza estenderla a nuovi contratti, autorizzazioni o concessioni.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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