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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.SPO. del Questore di Treviso, con divieto per un anno di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e alle vie di transito per raggiungerli, sul territorio nazionale ed estero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.A.SPO. adottato dal Questore di Treviso il 1° ottobre 2025, notificato il 7 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento traeva origine da una violenta rissa alla quale, secondo sommarie informazioni testimoniali concordanti, avrebbero partecipato anche tifosi successivamente allontanatisi a bordo di un minivan, la cui targa era stata segnalata. Tra gli occupanti individuati mediante un successivo controllo di polizia figurava il ricorrente. Il ricorso contestava, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la ricostruzione dei fatti e la riferibilità della partecipazione alla rissa, valorizzando anche la mancata individuazione, tra gli occupanti del minivan, del tifoso ferito. Erano inoltre dedotte censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla durata eccessiva o comunque all'ampiezza spaziale del divieto, esteso al territorio nazionale ed estero e ai luoghi di transito per raggiungere le manifestazioni sportive.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare ha ritenuto che i motivi non presentassero sufficienti elementi di fondatezza. In particolare, ha attribuito rilievo alle sommarie informazioni testimoniali concordanti circa la partecipazione alla rissa dei tifosi allontanatisi con il minivan e alla successiva individuazione del ricorrente tra gli occupanti. La mancata individuazione del tifoso ferito non è stata considerata idonea a smentire tale ricostruzione, essendo verosimile che il ferito si fosse spostato su altro veicolo oppure che la ferita, consistente in un taglio nella parte interna del labbro, non fosse stata rilevata durante il controllo. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha ritenuto che essa non determinasse un vizio insanabile del D.A.SPO., in ragione delle esigenze di celerità connesse alla natura preventiva della misura e alla finalità di evitare ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ha invece riservato alla fase di merito l'esame delle censure concernenti la durata del D.A.SPO. e l'ampiezza spaziale del divieto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un D.A.SPO. può essere respinta quando gli elementi sommariamente acquisiti, comprese dichiarazioni testimoniali concordanti e controlli di polizia coerenti con esse, rendano non adeguatamente fondate le contestazioni del destinatario.
  • La mancata individuazione, durante un successivo controllo, di una persona ferita nella vicenda all'origine del D.A.SPO. non smentisce necessariamente la ricostruzione della partecipazione alla rissa, quando sia plausibile che il ferito si sia allontanato con altro veicolo o che la lesione non sia stata rilevata per la sua modesta evidenza.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, nella valutazione cautelare, un vizio insanabile del D.A.SPO. quando la misura sia adottata nell'esercizio di una funzione preventiva e sussistano esigenze di celerità connesse alla prevenzione di ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • Le censure relative alla durata e all'estensione territoriale del D.A.SPO. possono richiedere un approfondimento incompatibile con il sommario esame cautelare ed essere riservate alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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