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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto, a tempo indeterminato, di detenere a qualunque titolo armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Vicenza chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'atto illegittimo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di censura dedotti nel ricorso. Le amministrazioni intimate, benché ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per la decisione, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura di Vicenza di depositare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sui fatti di causa. L'esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, anche ai fini di un'eventuale definizione con sentenza in forma semplificata. L'ordinanza non contiene una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris, sul periculum in mora, sulla legittimità del divieto o sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo per acquisire una relazione documentata dalla Prefettura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando le amministrazioni intimate non si costituiscono e gli elementi disponibili non consentono di decidere la domanda cautelare o il merito, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando all'amministrazione un termine per il deposito.
  • L'ordinanza che dispone un incombente istruttorio e rinvia l'esame della domanda cautelare non definisce il giudizio e non implica una valutazione conclusiva né sulla legittimità dell'atto impugnato né sulla sussistenza dei presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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