L.R. Abruzzo 32/2007
Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie, l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali con il SSR. Prevede controlli, sanzioni, requisiti del direttore sanitario e regole transitorie su adeguamenti, proroghe e volture; per gli studi professionali e alcune strutture di assistenza domiciliare valgono regole specifiche.
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie in Abruzzo
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie in Abruzzo
La legge disciplina il sistema abruzzese di autorizzazione, accreditamento istituzionale e contrattualizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. L’obiettivo è garantire prestazioni sicure ed efficaci, nel quadro della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bilancio.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento riguarda le strutture fisiche e organizzative che erogano attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sanitarie e sociosanitarie nel territorio della Regione Abruzzo. La disciplina distingue tra:
- autorizzazione alla realizzazione, necessaria per costruire, adattare, ampliare, trasformare o trasferire strutture;
- autorizzazione all’esercizio, necessaria per avviare l’attività;
- accreditamento istituzionale, che abilita la struttura già autorizzata a erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- accordo contrattuale, che regola il rapporto con la struttura accreditata per l’erogazione delle prestazioni nei limiti della programmazione sanitaria e di bilancio.
La nozione di struttura sanitaria comprende anche, alle condizioni previste, il mezzo mobile su cui si erogano prestazioni sanitarie, con disciplina demandata alla Giunta regionale.
Strutture soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, in particolare:
- attività di assistenza specialistica ambulatoriale in varie branche, inclusi poliambulatori;
- presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
- strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione, salute mentale, dipendenze patologiche, assistenza a non autosufficienti e cure palliative/hospice;
- complessi e stabilimenti termali.
La disciplina degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie è differenziata. Per gli studi attrezzati per chirurgia ambulatoriale o per procedure diagnostiche e terapeutiche complesse o rischiose è richiesta l’autorizzazione all’esercizio; per gli studi che svolgono solo attività con procedure non invasive o di minore invasività è prevista la SCIA al SUAP. Gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, se conformi agli accordi collettivi nazionali, sono esclusi da tali regole speciali.
Autorizzazione alla realizzazione
La realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra provincia di strutture autorizzate sono subordinati alla verifica di compatibilità con gli strumenti di programmazione sanitaria regionale, in particolare piano sanitario regionale, piani stralcio e atto di fabbisogno. Il parere di compatibilità programmatoria è obbligatorio e vincolante.
La domanda si presenta al Comune territorialmente competente insieme alla richiesta del titolo edilizio. Il Comune:
- nomina il responsabile del procedimento entro 10 giorni;
- verifica completezza e regolarità entro i 15 giorni successivi;
- assegna un termine perentorio non superiore a 15 giorni per regolarizzare eventuali carenze;
- acquisisce i pareri di Regione, ASL e uffici comunali su compatibilità programmatoria, congruità tecnico-sanitaria e compatibilità urbanistico-edilizia;
- rilascia l’autorizzazione entro 15 giorni dai pareri e comunque entro 120 giorni dalla domanda.
La procedura si applica anche alle varianti in corso d’opera quando comportino modifiche sostanziali dei parametri di riferimento; in caso contrario basta un parere confermativo della ASL.
Autorizzazione all’esercizio e attività soggette a SCIA
Le strutture già realizzate e gli studi/strutture soggetti alla disciplina speciale presentano al Comune domanda di autorizzazione all’esercizio. Il rilascio dipende dalla verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale stabiliti dal vigente Manuale di Autorizzazione e verificati dalla ASL.
Il provvedimento indica, tra l’altro:
- i dati del soggetto titolare;
- la sede e la denominazione/ragione sociale;
- la tipologia di attività autorizzate;
- la capacità ricettiva per ricovero, residenzialità o semiresidenzialità;
- eventuali prescrizioni;
- i dati del direttore sanitario, salvo gli studi medici/odontoiatrici/professioni sanitarie a conduzione singola o associata per cui è prevista l’esclusione.
Per gli studi assoggettati a SCIA, la comunicazione va presentata telematicamente allo SUAP; il Comune ne informa il Dipartimento di Prevenzione della ASL. La SCIA è corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta regionale.
Vigilanza sui requisiti autorizzativi e sanzioni
La vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi è svolta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, anche su segnalazione del Comune, della Regione o degli ordini professionali per gli studi professionali interessati.
Se emergono carenze o violazioni:
- il Comune assegna 10 giorni per giustificazioni e diffida a rimuovere le incongruità entro un termine non superiore a 90 giorni;
- in assenza di giustificazioni valide o decorso inutilmente il termine, sospende l’autorizzazione, anche parzialmente;
- se il ripristino non avviene nei 90 giorni successivi alla sospensione, revoca l’autorizzazione;
- la revoca scatta comunque dopo tre sospensioni nei due anni successivi alla prima;
- in caso di grave pregiudizio per salute e incolumità, il Comune ordina l’immediata sospensione;
- in assenza dei titoli autorizzativi, ordina la chiusura immediata.
Sono previste sanzioni amministrative per esercizio non autorizzato, prestazioni non oggetto di autorizzazione, mancanza di requisiti minimi e omissioni/incompletezze comunicative, oltre alle responsabilità civili e penali. Le violazioni più gravi comportano anche la segnalazione agli ordini professionali.
Direzione sanitaria e incompatibilità
Ogni struttura deve avere un direttore sanitario. Negli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie a conduzione singola o associata, la responsabilità ricade invece sui singoli professionisti.
Per le case di cura:
- il direttore sanitario deve essere medico specializzato in igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti;
- se la casa di cura ha più di 150 posti letto, il direttore deve avere almeno 5 anni di funzioni di direzione sanitaria;
- è vietato cumulare la funzione con la qualità di proprietario, socio o azionista della società titolare/gerente;
- sono posti limiti stringenti al cumulo di incarichi in più case di cura e in più strutture residenziali o ambulatoriali.
Il titolare/gestore e il direttore sanitario devono verificare le incompatibilità del personale operante nella struttura.
Requisiti soggettivi, voltura e decadenza dell’autorizzazione
Non può essere autorizzata una struttura il cui titolare, o il legale rappresentante/amministratore nel caso di persona giuridica, abbia specifiche condanne definitive per reati di criminalità organizzata, corruzione, peculato, frode o sia destinatario di misure di prevenzione antimafia.
In caso di cessione o fusione societaria, il Comune rilascia la voltura dell’autorizzazione su richiesta congiunta di cedente e cessionario, previa verifica dei requisiti soggettivi della cessionaria. In caso di decesso del titolare persona fisica, gli eredi possono proseguire l’attività per non più di un anno, poi devono chiedere la voltura.
La struttura decade dall’autorizzazione per rinuncia, estinzione della società, mancanza dei requisiti soggettivi o mancato avvio dell’esercizio entro 6 mesi dal rilascio.
Accreditamento istituzionale
Possono chiedere l’accreditamento le strutture autorizzate, pubbliche e private, secondo bando regionale pubblicato sul BURA; per le strutture pubbliche l’accreditamento non è subordinato a bando e avviene su domanda del legale rappresentante. È inoltre previsto che l’accreditamento possa essere rilasciato senza bando in casi di riconversione della rete assistenziale o di specifici piani operativi regionali previsti da norme nazionali.
L’accreditamento dura 5 anni ed è rinnovabile alle condizioni del bando, previa verifica del mantenimento dei requisiti e dell’autorizzazione all’esercizio in corso di validità. In caso di esito negativo, la Giunta regionale nega il rinnovo.
La Giunta può definire ulteriori requisiti di accreditamento e criteri di verifica periodica. L’OTA, istituito presso l’Agenzia sanitaria regionale, effettua le verifiche sui requisiti di accreditamento.
Vigilanza sull’accreditamento, sospensione e revoca
La Direzione sanitaria regionale può chiedere in ogni momento la verifica dei requisiti di accreditamento. Se emergono carenze:
- la struttura è informata entro 15 giorni;
- ha 10 giorni per giustificazioni;
- è diffidata a rimuovere le carenze entro un termine non superiore a 90 giorni;
- in caso di giustificazioni mancanti o non valide, la Giunta regionale revoca l’accreditamento se mancano i requisiti di primo livello, oppure dispone il declassamento e modifica gli accordi contrattuali per i livelli superiori.
La revoca è disposta anche in caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione, superamento dei limiti di produzione concordati per due annualità, o grave inadempimento contrattuale. La revoca comporta la risoluzione automatica degli accordi contrattuali.
La mancata sottoscrizione dell’accordo contrattuale comporta la sospensione dell’accreditamento. La sospensione dell’autorizzazione comporta automaticamente la sospensione dell’accreditamento e dell’accordo contrattuale.
Durante la sospensione, la struttura non può erogare prestazioni per conto del SSR, salvo la gestione dei pazienti già ricoverati secondo specifiche eccezioni temporali. Le prestazioni rese in violazione del divieto non sono remunerabili e determinano la revoca dell’accreditamento.
Inadempimento retributivo e contributivo
Per i soggetti privati accreditati e per le strutture predefinite indicate dalla legge, se è accertata una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi del personale impiegato per prestazioni rese per conto del SSN, riferita ad almeno tre mensilità consecutive, l’accreditamento è automaticamente sospeso. La sospensione dura fino alla regolarizzazione; se questa non interviene entro 6 mesi dall’accertamento, l’accreditamento è revocato.
Accordi contrattuali
Gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate devono rispettare la programmazione regionale e i vincoli economico-finanziari. La Giunta regionale definisce ambito di applicazione, linee guida e criteri di selezione dei soggetti privati contraenti.
Gli accordi indicano almeno:
- volume massimo di prestazioni per tipologia e modalità assistenziale;
- requisiti del servizio, con attenzione ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa e continuità assistenziale;
- corrispettivo preventivato e criteri di verifica a consuntivo;
- debito informativo e controlli esterni su appropriatezza e qualità;
- decurtazioni economiche per prestazioni rese in difetto dei requisiti minimi o per inadempienze contrattuali.
Compiti della Regione, dei Comuni, dei Dipartimenti di Prevenzione e dell’ASR
La Giunta regionale adotta l’atto di fabbisogno, definisce requisiti, criteri e procedure di autorizzazione e accreditamento, predispone gli atti di programmazione per la negoziazione con i soggetti accreditati e cura il parere di compatibilità programmatoria nei casi previsti.
Il Comune rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio e adotta i provvedimenti in materia di vigilanza, sospensione, revoca, decadenza, voltura e sanzioni.
I Dipartimenti di Prevenzione svolgono le attività istruttorie e di vigilanza e aggiornano l’elenco delle strutture autorizzate sul sito aziendale.
L’Agenzia sanitaria regionale svolge i controlli e le verifiche sulle prestazioni rese nell’ambito degli accordi contrattuali e pubblica annualmente l’albo regionale delle strutture accreditate con il relativo livello e le prestazioni erogabili.
Disposizioni transitorie, adeguamenti e proroghe
La legge prevede un regime di autorizzazione predefinitiva per le strutture già operanti all’entrata in vigore, con possibilità di adeguamento progressivo tramite programma di adeguamento contenente cronoprogramma, modalità attuative e, per le strutture pubbliche, costi e finanziamenti.
Entro 90 giorni dall’approvazione della deliberazione regionale prevista per il settore autorizzativo, i legali rappresentanti devono presentare domanda di autorizzazione definitiva con autocertificazione sullo stato della struttura e, se necessario, programma di adeguamento. La mancata presentazione comporta sanzioni e, dopo diffida, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio.
Per l’accreditamento predefinitivo sono coinvolte le strutture pubbliche già operanti e le private provvisoriamente accreditate. La domanda di accreditamento definitivo deve essere presentata entro 90 giorni dalle deliberazioni di Giunta richiamate dalla norma.
È inoltre previsto che, nelle more della revisione complessiva dei manuali di autorizzazione e accreditamento, le autorizzazioni e gli accreditamenti siano prorogati. In caso di revisione complessiva dei requisiti e di riordino delle reti assistenziali, la Giunta regionale deve stabilire tempi e modalità di adeguamento assicurando la continuità delle prestazioni.
Abrogazioni
La legge abroga o sostituisce varie discipline regionali precedenti in materia di autorizzazione, accreditamento e case di cura private, coordinando la normativa regionale con il nuovo impianto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 31 lug 2007L.R. Abruzzo 28/2007
- Legge · 31 lug 2007L.R. Abruzzo 29/2007
- Legge · 31 lug 2007L.R. Abruzzo 30/2007
- Legge · 20 lug 2007L.R. Abruzzo 26/2007
- Legge · 17 lug 2007L.R. Abruzzo 22/2007
- Legge · 17 lug 2007L.R. Abruzzo 23/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →