Sentenza del 03/04/2019 n. 9232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento della maggiore ICI per il 2005 su un’area edificabile composta da più terreni. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva annullato l’avviso originario con decisione n. 124 del 22 novembre 2010, il Comune, mentre erano ancora pendenti i termini d’impugnazione, annullò l’atto in autotutela e notificò un nuovo avviso, calcolando l’imposta su una superficie più ampia, comprensiva anche di ulteriori terreni. S.C. contestò il nuovo avviso sostenendo: che fosse intervenuto il giudicato sulla superficie tassabile; che il Comune non potesse appellare tramite il responsabile dell’area economico-finanziaria; e che la base imponibile non dovesse essere determinata considerando unitariamente l’area, poiché parte di essa era destinata a strade, parcheggi, verde pubblico ed edilizia residenziale pubblica. In cassazione ha inoltre contestato la tempestività del nuovo accertamento e la giurisdizione tributaria sulle questioni di violazione del giudicato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di S.C. L’eccezione del Comune di tardività del ricorso è stata respinta: il termine breve decorre dalla notifica di una copia autentica della sentenza, mentre nel caso concreto risultava notificata una copia semplice. È stato rigettato il primo motivo: in assenza di una disposizione statutaria comunale che richiedesse un’autorizzazione alla lite, il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi era legittimato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992; la delibera comunale invocata dalla contribuente aveva rilievo interno. È stata respinta l’eccezione del Comune sulla giurisdizione: le contestazioni sulla legittimità di un atto impositivo, anche quando collegate al rispetto di un precedente giudicato, spettano al giudice tributario. Sono stati rigettati congiuntamente il secondo e il terzo motivo: l’annullamento in autotutela del primo avviso, adottato mentre la sentenza tributaria non era passata in giudicato, non equivaleva ad acquiescenza alla decisione e non impediva l’emissione di un nuovo atto, purché nel rispetto dei termini di decadenza; non sussisteva quindi un vincolo di giudicato sulla superficie. È stato rigettato anche il quarto motivo: per l’ICI il valore dell’area fabbricabile va stimato complessivamente, tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità e degli spazi destinati a infrastrutture e servizi; era quindi legittimo considerare l’area nel suo insieme e commisurare l’imposta alla metà dell’estensione, dato che nel 2005 non era ancora definita la collocazione delle aree per strade, parcheggi e verde pubblico. S.C. è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400 oltre spese forfetarie e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
solo la notifica di copia autentica della sentenza è idonea a far decorrere il termine c.d. "breve" d'impugnazione
Il termine breve per impugnare decorre soltanto se la sentenza è notificata in copia autentica; chi eccepisce la tardività deve provare quando il termine ha iniziato a decorrere.
nel caso di specie, la copia della sentenza spedita dal Comune alla contribuente non solo non risulta essere stata una copia autentica (dalle produzioni del Comune) ma risulta essere, dal documento depositato dalla difesa della contribuente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., una copia semplice.
Nel caso concreto la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c. ha consentito di accertare che la sentenza notificata era una copia semplice, insufficiente a far decorrere il termine breve.
Art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992
il comma 3 dell'art. 11 d.lgs. 546/92 prevede che l'ente locale può stare nel giudizio tributario (di merito), oltre che nella persona del sindaco, "anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"
La legge attribuisce legittimazione processuale al dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui l’ufficio è collocato.
nel sistema delle autonomie locali disegnato dal d.lgs. 267/2000, è possibile per l'ente locale prevedere, con disposizione del proprio statuto, la necessità di un'autorizzazione alla lite da parte degli organi collegiali (consiglio o giunta) ai fini del proposizione di azioni o della resistenza in giudizio da parte dei soggetti a cui altrimenti la legittimazione ad agire spetta in base all'art. 11 cit.
Lo statuto comunale può subordinare l’azione o la resistenza in giudizio a un’autorizzazione degli organi collegiali; se una simile disposizione non è allegata e provata, opera la legittimazione prevista dall’art. 11 d.lgs. 546/1992.
in tema di legittimità degli atti impositivi, la giurisdizione del giudice tributario ha carattere generale (artt. 2 e 19 d.lgs. 546/92) e comprende quindi anche le questioni di legittimità degli atti impositivi correlate al rispetto di un precedente giudicato
Il giudice tributario può decidere anche le contestazioni sulla legittimità di un atto impositivo fondate sulla sua asserita violazione o elusione di un precedente giudicato.
Art. 133, comma 1, d.lgs. 104/2010
l'eccezione del controricorrente trascura di considerare l'inciso contenuto nell'art. 133, "salvo ulteriori previsioni di legge" - da riferirsi, per quanto qui rileva, al suddetto articolo 2 d.lgs. 546/92 - e trascura altresì di considerare che l'art. 133 d.lgs. 104 riguarda il "provvedimento amministrativo" in genere a fronte della specificità dei provvedimenti impositivi riguardati dagli artt. 2 e 19 d.lgs 546/92.
La giurisdizione amministrativa sulla nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato non sottrae al giudice tributario le controversie specificamente concernenti la legittimità degli atti impositivi, attribuitegli dalla disciplina tributaria.
in tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale
La base imponibile dell’area fabbricabile si determina sul valore commerciale complessivo, considerando le differenti edificabilità e il rapporto tra aree edificabili e spazi per infrastrutture e servizi. Non è necessario sommare separatamente i valori delle singole porzioni.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- Il termine breve d’impugnazione richiede la notifica di una copia autentica della sentenza. Chi eccepisce la tardività deve dimostrare la decorrenza del termine con la copia autentica e la relativa relata.
- Nel contenzioso tributario degli enti locali, il dirigente dell’ufficio tributi o, in assenza, il titolare della relativa posizione organizzativa può rappresentare l’ente in giudizio. Un’autorizzazione collegiale è necessaria solo se prevista dallo statuto comunale.
- La giurisdizione tributaria comprende le contestazioni sulla legittimità di atti impositivi anche quando si deduca la loro contrarietà a un precedente giudicato; la disciplina generale della giurisdizione amministrativa non prevale sulla specifica attribuzione al giudice tributario.
- Un ente può annullare in autotutela un avviso viziato e sostituirlo con un nuovo atto, se non sono scaduti i termini di decadenza e non esiste una sentenza passata in giudicato sull’atto. Il richiamo a una sentenza nella motivazione dell’autotutela non equivale, da solo, ad acquiescenza: va valutato il contenuto dell’atto, e l’autoannullamento del primo avviso non coincide con l’annullamento disposto dal giudice.
- Per la base imponibile ICI di un’area fabbricabile, la valutazione può riguardare l’intero comprensorio e considerare con criteri medi le diverse destinazioni, compresi gli spazi necessari per strade, parcheggi e servizi. Non è sempre corretto segmentare l’area e sommare i valori delle singole porzioni in base alla loro edificabilità specifica.
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